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Pulizia scale condominio: regole, ripartizione spese e normativa

La pulizia scale condominio è spesso causa di litigi tra condòmini. La presenza delle scale è assolutamente necessaria perché consentono di collegare i vari piani di un edificio. Proprio per questa loro funzione le scale condominiali sono inserite tra i beni oggetto di proprietà comune. Quando si tratta della pulizia scale condominiali, cosa dice la legge? Come si effettuano le ripartizioni, ma sopratutto a chi spetta il pagamento delle spese condominiali? Nell’articolo, risponderemo alle vostre domande e a molto di più. E’ molto importante conoscere le regole della pulizia della scale in condominio: dalla normativa alla ripartizione delle spese. Chi abita al primo piano deve pulire tutte le scale? O pagare la pulizia delle scale? Cosa fare se un condomino non pulisce le scale? In questo articolo si trovano tutte le informazioni sulle regole e sulla normativa relativa alla pulizia delle scale in un condominio. Ti ricordiamo che in questo sito è disponibile anche una guida speciale sulle regole dei panni stesi in condominio.

Pulizia scale condominio: la normativa

Il codice civile disciplina la gestione delle scale e per cui anche la loro pulizia e relativa ripartizione delle spese.

Gli articoli che disciplinano la materia sono i seguenti:

  • Secondo l’art. 1117 c.c. le scale sono considerate proprietà comune e quindi spetta a tutti i condòmini contribuire alla pulizia e alla manutenzione. Sono comprese anche le scale esterne e quelle a piano terra con accesso alla strada. Le spese devono essere ripartite secondo le modalità disciplinate non solo tra i coinquilini regolari ma anche tra i proprietari di negozi, studi, laboratori e garage;
  • Art. 1123 c.c. La norma sancisce che le spese per la pulizia scale condominio devono essere divise in base alla misura nella quale vengono adoperate, cioè in base al piano in cui il condomino abita. Chi abita al primo piano paga meno di chi abita all’ultimo;
  • Oltre al codice civile anche il Regolamento condominiale, approvato da tutti i condomini, stabilisce le modalità di manutenzione del vano scale. Mentre spetta all’amministratore di condominio il compito di far rispettare la normativa e risolvere eventuali conflitti.

Ripartizione spese pulizie scale condominio

Il costo delle spese per la pulizia delle scale condominiali segue un criterio diverso in base al tipo di manutenzione che sia essa ordinaria o straordinaria. Vediamo come:

  • Per la manutenzione ordinaria, le spese per la pulizia delle scale condominiali vanno suddivise in base al criterio dell’altezza del piano;
  • Per la manutenzione straordinaria, le spese sono suddivise per metà in ragione dell’altezza del piano e per metà in ragione dei millesimi di proprietà;
  • Il condominio può, attraverso un’assemblea, decidere di dotarsi delle cosiddette tabelle d’uso e/o delle scale redatte da tecnici abilitati con lo scopo di ripartire solo le spese delle pulizia scale.

Resta comunque ferma l’opzione di seguire i dettami del regolamento condominiale per la ripartizione delle suddette spese. Vuoi sapere tutto sulle regole condominiali o cerchi un nuovo amministratore di condominio? Iscriviti ora su Condexo

Chi paga le spese delle pulizie scale?

Secondo la Cassazione: “Alle spese per la pulizia delle scale condominiali devono contribuire tutti i condòmini, compresi i proprietari di autorimesse, laboratori/negozi e gli aventi accesso autonomo e quindi indipendente da quello destinato agli altri piani dell’edificio, nonché i proprietari di seminterrati senza accesso ad altri piani”.

La pulizia delle scale condominiali, dunque non rappresenta un particolare caso di ripartizione, in quanto ogni condòmino è obbligato a corrispondere al condominio la propria quota come descritto nel paragrafo precedente.

La pulizia scale ‘fai da te’: le regole

Se generalmente ci si affida a una ditta di pulizie, capita che in alcuni condomini si preferisca ricorrere a turnazioni tra i condòmini o ad affidare la pulizia delle scale solo a uno di essi.

Questa è una scelta che viene fatta soprattutto con la volontà di risparmiare. La legge consente di poter optare per questa possibilità, ma capita spesso che non duri a lungo perché qualcuno può dimenticare il proprio turno o non vuole più occuparsi personalmente della pulizia.

In questi casi si può andare incontro a litigi tra condòmini, ma la ragione dove sta?
La Corte di Cassazione viene incontro a chi cambia idea in un secondo momento rendendo legittima la decisione di ritirarsi dall’incarico. Ogni delibera condominiale diviene nulla poiché la legge stabilisce che i condòmini sono obbligati a contribuire alle spese per le pulizie, ma non a pulire personalmente gli spazi comuni.

Per questo motivo se si deliberano le pulizie fai da te, il consiglio è quello di raggiungere la maggioranza assoluta in assemblea condominiale perché, in caso contrario, si rischia che in futuro uno dei condòmini possa rifiutare la scelta presa dagli altri e non pulire.

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Barbecue in condominio, si può grigliare? Tutte le regole e le norme

“Volevo sapè come t’eri messo per ferragosto”. Se alla domanda cult di Carlo Verdone la risposta è rimanere in città non c’è modo migliore di affrontare afa e deserto cittadino che un bel barbecue, anche in condominio

Che sia nel proprio giardino, sul balcone o sul terrazzo condominiale la grigliata, specie a Ferragosto, ha sempre il suo fascino. E se il vicino non è invitato attenzione a non scatenare la sua ira con fumi e odori molesti. In questo articolo offriamo una guida completa sulle regole e le norme relative al barbecue in condominio: si può grigliare in balcone? cosa dice la legge sui barbecue? L’utilizzo del barbecue è lecito ma nel rispetto di alcune regole per una pacifica convivenza. Di seguito trovi tutto quello che c’è da sapere. Inoltre, sul nostro sito, c’è anche una pagina speciale sulle regole dei panni stesi in condominio.

Barbecue in condominio: le regole da rispettare

 

Ma quali le regole da rispettare per il barbecue in condominio? Se il rispetto del vicino è alla base di ogni convivenza, la legge parla chiaro: nell’articolo 844 del codice civile che regola le “immissioni” è scritto che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”. Quindi sì al barbecue in condominio a patto che odori e fumi provenienti dalla brace non disturbino i vostri vicini: la soglia della “normale tollerabilità” è difficile da stabilire con precisione, ma se a prevalere sono buonsenso e rispetto nulla osta alla grigliata sul balcone o in giardino. Vuoi sapere tutto sulle regole condominiali o cerchi un nuovo amministratore di condominio? Iscriviti ora su Condexo

Si può grigliare in condominio? Cosa dice la Cassazione

Se si vuole comprendere fino in fondo e agire lecitamente, si può far riferimento a diverse sentenze della Corte di Cassazione che regolamentano l’emissione di fumi.

La sentenza Cass. n. 3204/1992 afferma che in caso di emissioni queste sono autorizzate nei limiti tollerabili, evitando il superamento di tali limiti o di quelli imposti ad esempio dal regolamento condominiale.

Ma come può essere valutato il grado di tollerabilità?

La Cassazione indica che non deve essere necessariamente rilevata tramite perizia, sono sufficienti le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire entità ed effetti delle emissioni (Sent. n. 5215/1995, sent. n. 739/1998).

Barbecue in condominio: le domande frequenti

  • Cosa dice la legge?
    L’articolo 844 del Codice Civile chiarisce che non si può impedire la grigliata purché non sia superata la normale tollerabilità e di avere riguardo della condizione dei luoghi.
  • Quando è vietato fare il barbecue? 
    Ci potrebbe essere un particolare divieto nelle giornate ecologiche. Bisogna sempre informarsi bene nel proprio Comune di residenza, perché potrebbe non essere permesso.
  • Quale barbecue usare in condominio? 
    Sicuramente meglio il barbecue elettrico perché produce meno fumo. 

Il regolamento di condominio decide sul barbecue

E’ il regolamento di condominio a poter rappresentare un ostacolo all’accensione del barbecue. La Suprema Corte ha disposto che la questione delle emissioni può essere regolamentata a livello condominiale (Sent. n.1195/1992) e il Codice Civile afferma che i condòmini possono disciplinare i loro rapporti reciproci in tema di emissioni di fumo tramite il regolamento condominiale (art. 844 c.c.): se in questo è presente una clausola che vieta di fare una grigliata in condominio, gli amanti della brace dovranno rassegnarsi. O battersi per cambiare il regolamento condominiale

   

Come grigliare rispettando il vicino

Si è visto, la legge ci dimostra che nessuno può impedirci di fare un barbecue, basta che non dia fastidio ai vicini.

Come possiamo fare una grigliata mantenendo la pace con il vicinato?

Vogliamo indicarvi qualche consiglio utile da seguire:

  • se avete spazio a disposizione, disponete il barbecue in una zona che sia il più possibile lontana dalle finestre delle altre abitazioni, tenendo bene in considerazione la direzione del vento;
  • se possibile, preferite un barbecue con coperchio, limiterete il fumo e gli odori, oppure barbecue elettrici che raggiungono la temperatura senza fumo come il LotusGrill G-AN-34 – Barbecue a carbone senza fumo;
  • evitate di utilizzare liquidi infiammabili per facilitare l’accensione o il mantenimento della brace, il cattivo odore potrebbe essere eccessivamente fastidioso;
  • se potete, avvertite il vicino della vostra intenzione di accendere la griglia, può così evitare di stendere il bucato e inoltre è un gesto di cortesia!;
  • limitate la frequenza del barbecue per non sfidare la pazienza del vicinato.

Come fare un barbecue di Ferragosto perfetto

 

E dopo aver appreso le regole per la grigliata nel condominio, ecco qualche suggerimento per un barbecue di Ferragosto perfetto

La griglia. La premessa con le parole di Steven Raichlen, il più grande esperto di barbecue, è d’obbligo: la griglia deve essere “pulita, calda e leggermente unta”. 

La brace. Fondamentale la preparazione della brace che deve essere distribuita in modo uniforme, meglio puntare su un’altezza di almeno cinque centimetri. Se ne avete la possibilità preferite il legno alla carbonella. In ogni caso prima di mettere sulla griglia carne o verdure accertarsi che la brace sia al punto giusto di fuoco. Per accenderla meglio una pigna d’abete o un contenitore per le uova di quelli riciclabili e biodegradabili. Mai utilizzare alcool.

 La carne. Olio, aglio, rosmarino, sale, limone e spezie: la marinatura consentirà alla carne di restare saporita dopo il passaggio sul barbecue. Per una grigliata da leccarsi i baffi controllare bene i tempi di cottura a seconda della carne e del taglio scelto. 

 Il pesce. Orologio alla mano soprattutto per il pesce: una cottura troppo prolungata rischia di seccarlo e di farlo sfaldare. Raccoglierlo dalla griglia potrebbe essere un problema! 

Infine, il consiglio migliore è quello di organizzare un barbecue in condominio, metterete tutti d’accordo.

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Animali in condominio: restrizioni?

Quando si parla degli animali in condominio le opinioni in merito sono contrastanti: da una parte c’è chi li accetta o che magari ne possiede, dall’altra chi non è d’accordo e vorrebbe impedirne l’entrata. Chi avrà ragione? Sarà possibile impedire l’accesso al condominio agli animali?. Con questo articolo cercheremo di fare chiarezza.

Il nuovo regolamento sugli animali in condominio

Con la riforma del condominio 220/2012 la giurisprudenza ha deciso di introdurre degli articoli che possano appianare le discussioni facendo chiarezza. In particolare l’articolo 1138, comma 5, del Codice Civile stabilisce che il regolamento condominiale non può impedire la presenza di animali all’interno del condominio. Anche prima dell’intervento normativo, la giurisprudenza si era pronunciata contro l’ipotesi di vietare categoricamente il possesso di animali ai condòmini (cfr. Cass. civ. n. 3705/2011). Tutto ciò, riconoscendo la legittimità di un intervento limitativo del diritto di proprietà nella sola ipotesi in cui il proprietario dell’immobile si fosse contrattualmente obbligato a non detenere animali nella propria unità abitativa (cfr. Trib. Piacenza, 10.04.2001).

Nonostante la legge stabilisca che il regolamento condominiale non possa vietare ai condomini di possedere un animale tuttavia alcuni pensieri divergono sull’ipotesi di applicabilità dell’art. 1138 c.c. agli altri regolamenti esistenti. È il caso, per esempio, del regolamento di contratto. Su questa ipotesi dunque due sono le tesi: una cosiddetta restrittiva, che sostiene che l’art. 1138 c.c. non sia applicabile anche agli altri regolamenti e una cosiddetta estensiva per la quale il 1138 sarebbe valido per tutti i regolamenti.

Accesso alle parti comuni

Finora ci siamo occupati di analizzare cosa dice la legge per quanto riguarda il possesso di un animale all’interno della proprietà esclusiva. Per quanto riguarda le parti comuni trova applicazione la disciplina dell’articolo 1102 c.c. che impone di contemperare gli interessi di tutti i comproprietari, garantendo il pieno e libero uso e godimento da parte di ognuno senza abusi in danno agli altri.

Ciò permette dunque al padrone di far transitare il proprio animale nelle aree comuni comprese scale e ascensore.

Ammessa, dunque,  la legittimità della presenza degli animali nelle singole unità immobiliari è importante che il padrone dell’animale segua delle regole di serena convivenza. La violazione di tali norme potrebbe costituire condotta idonea ad impedire agli altri l’uso secondo diritto del bene comune, e giustificare il divieto di transito e permanenza nello stesso dell’animale.

Tra le regole che il padrone di un animale domestico è tenuto a seguire ci sono:

  1. Tenere l’animale al guinzaglio e dotarlo di museruola qualora fosse necessario;
  2. Rispettare le regole igienico sanitarie;
  3. Evitare che i versi dell’animale possano disturbare il vicinato (es. abbaio prolungato ecc..).

Cosa s’intende per animale domestico?

Il Codice civile non consente più di vietare la detenzione in condominio di “animali domestici”. Non spiega, però, quali specie possono rientrare in questa definizione.

Poiché le leggi esistenti forniscono più che altro definizioni descrittive di tale categoria di animali (senza fornire elenchi), con riferimento generale a quelli che tradizionalmente vivono con l’uomo e da questo dipendono, si deve ritenere che nei condomini si possano liberamente tenere le specie che più comunemente e da più tempo sono scelte per finalità di affezione o compagnia (come cani o gatti o pesci ornamentali).

Questo significa che deve ritenersi, invece ancora garantita la possibilità di impedire la presenza in condominio di animali esotici (come ad esempio i serpenti o gli altri rettili).

Regole diverse per l’inquilino?

Il contratto di locazione per la sua natura prevede delle regole diverse riguardo la detenzione di animali domestici in condominio. Il proprietario dell’appartamento, in qualità di locatario, può infatti vietarne la proprietà. Da ricordare che il contratto trae la sua validità dalla registrazione. Nel caso in cui, quindi, il contratto non venga registrato l’affittuario non dovrebbe sottostare ad alcun obbligo.

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PuntoPoste: la cassetta condominiale hi-tech

PuntoPoste da te, si chiama così la nuova cassetta postale presentata al Netcomm Forum 2019.

Avevamo già parlato in un precedente articolo delle cassette postali e di come sono regolamentate. Vediamo le caratteristiche di quelle del futuro:

Cos’è PuntoPoste da te?

Poste Italiane attraverso questo nuovo prodotto ha voluto andare incontro alle esigenze dei condomini. PuntoPoste da te, infatti, mira ad offrire un servizio di ritiro pacchi “self-service” al quale i condòmini possono accedere in qualsiasi momento senza nessun vincolo. 

Un servizio che punta dunque ad agevolare la vita degli abitanti del condominio pensando soprattutto a chi non si trova a casa negli orari in cui di solito vengono consegnati i pacchi.

Come funziona

Per accedere a PuntoPoste il condominio dovrà farne richiesta. Le cassette hi-tech verranno posizionate nell’androne di ingresso del palazzo (o in un apposito spazio idoneo al servizio) e diventeranno il principale punto di raccolta di ogni consegna condominiale.

Per garantire la sicurezza delle consegne la consegna seguirà i seguenti passaggi:

  1. Il corriere arriva nel condominio e inserisce i pacchi nella box;
  2. PuntoPoste invierà il messaggio di avvenuta consegna con all’interno un codice per aprire il locker e ritirare il pacco e la firma di ricevuta.

Al PuntoPoste del proprio condominio potranno essere ritirate anche i farmaci o le consegne di food delivery

La svolta, il POS integrato

PuntoPoste oltre a funzionare come punto di raccolta condominiale sarà fornito di un Pos integrato che grazie alla schermata touch screen i condòmini potranno usare per:

  • Pagare bollettini postali;
  • Effettuare ricariche Postpay e/o telefoniche;
  • Mandare raccomandate e spedizioni.

Il pagamento dei servizi offerti da PuntoPoste viene effettuato in modalità contactless. Il PIN dovrà essere digitato direttamente sullo schermo con sistema “PIN on glass”. Il sistema, inoltre, potrà essere collegato alla rete WI-FI del condominio e, se programmato appositamente, offrire tutta una serie di funzionalità aggiuntive (come l’apertura del portone da remoto). 

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Zerbini condominiali: regole per la collocazione

Naturali, sintetici, stravaganti, personalizzati o seriosi, ne esistono un’infinità di zerbini condominiali. Ognuno disposto con precisione ai piedi della porta può essere un problema per gli avventori che calpestano i pianerottoli.

La collocazione degli zerbini condominiali e uso degli spazi comuni

Nella loro semplicità ed utilità quasi ce ne dimentichiamo, eppure esistono delle norme che ne regolano la loro collocazione sui pianerottoli di un condominio. Infatti, il codice civile indica che ogni condòmino può utilizzare le parti comuni dell’edificio purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il medesimo utilizzo agli altri (art. 1102 c.c.).

Questo significa che ognuno ha il diritto di ornare e abbellire i vani delle scale, i pianerottoli e lo spazio davanti al proprio appartamento non solo con zerbini condominiali, ma anche con piante, portaombrelli o altro, purché rispetti lo spazio altrui (Cass. Civ., 20 giugno 1977, n. 2589).

I limiti

É concesso a tutti avere lo zerbino davanti la propria porta; anzi, questo assolve specialmente a una funzione igienica.

Ma ricordiamo che zerbini condominiali, piante ed elementi ornamentali devono sottostare a dei limiti:

  • occorre valutare se le modalità d’uso non alterano la destinazione della cosa comune. Scale e pianerottoli sono destinati al passaggio da un piano all’altro dell’edificio e perciò non devono essere ostruiti da eventuali oggetti, tra cui gli zerbini;
  • bisogna sempre verificare la presenza di divieti prescritti dal regolamento di condominio.
  • Non esagerate con le dimensioni dello zerbino;
  • disponetene solamente uno e il più possibile vicino alla vostra porta;
  • utilizzate uno zerbino che aderisca bene al pavimento in modo da evitare che si alzi o si sposti al passaggio di qualcuno, provocandone una possibile caduta;
  • sostitute lo zerbino che risulta logorato, anche in questo caso può rappresentare un pericolo.

Caduta causata dallo zerbino, di chi è la colpa?

Come visto, lo zerbino deve essere collocato in modo che adempi alla sua funzione estetico-igienica e al tempo stesso non deve essere d’intralcio e non deve attentare all’incolumità altrui.

Ma se questo accade, di chi è la colpa?

Se un condomino o qualsiasi altro soggetto che transitando nell’edificio cade a causa di uno zerbino o di un altro oggetto, la responsabilità della caduta non è del proprietario.

Infatti, se “lo zerbino viene collocato nell’atrio condominiale e provoca una caduta non è applicabile la disciplina della responsabilità per danni riconducibili a cose in custodia(art. 2051 c.c.).

Per cui, se la colpa non è imputabile al proprietario dello zerbino, ci resta solo fare maggiore attenzione!

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Parcheggio condominiale: uso e tipologie

La disciplina riguardante il parcheggio condominiale ha raggiunto il pieno compimento attraverso la Riforma del condominio 220/2012. In particolare, l’articolo 1117 c.c. ha aggiunto ufficialmente le aree destinate ai parcheggi tra le parti comuni del condominio.

Tipologie di parcheggio condominiale

Il parcheggio condomiale può assumere diverse configurazioni in base alla:

  • natura stabilita in fase di costruzione;
  • relaizzazione ex novo di spazi adibiti a tale scopo;
  • modifica della destinazione d’uso di una parte comune.

Da questa disinzione derivano differenti categorie di parcheggio come: il box auto, i parcheggi delimitati a strisce e i parcheggi liberi.

L’uso del giardino e del cortile condominiale

La giurisprudenza si è espressa anche in merito alla possibilità di utilizzare il giardino e il cortile condominiale come parcheggio.

Per quanto riguarda il cortile comune viene definita pacifica l’utilizzabilità come parcheggio in quanto “rientra quella di consentire ai condomini l’accesso a piedi o con veicoli alle loro proprietà, di cui il cortile costituisce un accessorio, nonché la sosta anche temporanea dei veicoli stessi, senza che tale uso possa ritenersi condizionato dall’eventuale più limitata forma di godimento del cortile comune praticata nel passato” (Cass. n. 13879/2010).

Tra le parti comuni destinate a parcheggio vi rientra anche il giardino condominiale come stabilito dall’articolo 1120 c.c. che impedisce esclusivamente di apportare modifiche al decoro architettonico dell’edificio. L’articolo in questione recita: “non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune, ed anzi da essa, derivando una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini” (Cass. n. 15319/2011).

Uso e turnazione dei parcheggi in condominio

La giurisprudenza ha ufficialmente inserito il parcheggio tra le parti comuni dell’edificio, ne consegue che ogni condomino ha il diritto di godere della cosa comune in egual misura come stabilito dall’art. 1102 c.c.

Questo articolo vieta inoltre di rivendicare dei diritti in base alle quote di proprietà o ai millesimi nel caso in cui il parcheggio sia libero o delimitato da righe bianche. La situazione cambia nel momento in cui si parla di box auto che devono sottostare alle regole della proprietà del bene.

Un altro elemento da considerare quando si parla di parcheggi condominiali condivisi è il numero di questi in relzione a quello dei condomini auto muniti. Può verificarsi, infatti, l’eventualità in cui un condominio non possegga il numero necessario di parheggi per tutti i condomini. In questo caso, chi ha il diritto di usufruirne?

Per rispondere a questa domanda la giurisprudenza ha legittimato la disciplina turnaria per l’utilizzo dei parcheggi condominiali in modo da garantire un godimento equo del bene.