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Revisore contabile condominiale

la riforma del condominio 220 del 2012 ha stabilito che l’assemblea dei condomini può, durante l’anno, richiedere ad un revisore contabile di verificare la conformità dei conti del condominio.

Chi è il revisore contabile

Il revisore dei conti analizza la situazione del condominio in un determinato momento, per controllare la correttezza dei pagamenti effettuati. Garantendo un’equa ripartizione delle spese e assicurandosi che ogni condomino abbia versato la propria quota

Il revisore svolge un ruolo di tutela del patrimonio condominiale e immobiliare e ha il compito di redigere un documento riguardante esclusivamente i flussi di cassa e non le scelte approvate in sede assembleare.

Nomina del revisore contabile in assemblea

Come specificato dall’art. 1130-bis del Codice Civile: “l’assemblea di condominio può in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà”.

Da quanto si evince nell’articolo l’assemblea ha la facoltà, quindi non l’obbligo, di nominare un revisore. Inoltre, tale necessità non deve solo essere mossa da dubbi sulla gestione della contabilità. Alcuni dei principali motivi per cui si può avere bisogno di questo servizio sono i seguenti:

  1. Nel caso della nuova amministrazione per verificare che i conti siano stati lasciati in ordine dall’amministratore uscente;
  2. Per errori riferenti a bilanci già approvati;
  3. Per verificare eventuali ammanchi causati dall’appropriazione indebita da parte dell’amministrazione. 

Oltre alla non obbligatorietà del servizio, la revisione dei conti deve riguardare un’annualità precisa oggetto di controllo. Con il termine “annualità” s’intende un esercizio finanziario della gestione condominiale di 12 mesi che, di regola, coincide con l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre), ma può anche ricomprendere un periodo diverso

Revisione da parte di un condomino: è valida?

Ad oggi non vi è alcun impedimento di legge nell’affidare ad un condomino senza alcuna competenza in materia, la revisione dei conti del condominio. 
Nel caso però di dover affrontare un processo giudiziario sarebbe dunque sempre utile affidare la revisione dei conti ad un professionista del settore.

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Condominio verde: bonus Irpef fino al 36%

Se il mondo ci chiede di essere sempre più green, noi possiamo rispondere in vari modi. Uno di questi è rendere la nostra abitazione un condominio verde sfruttando il bonus verde 2021 con le detrazioni IRPEF fino al 36%.

C’è già chi si è proiettato verso un futuro più sostenibile, come possiamo sfruttare questo bonus?

Il bonus verde

L’ultima legge di bilancio ha confermato l’incentivo per tutti coloro che vogliono colorare di verde la propria abitazione.

La nuova moda prevede l’istallazione di vere e proprie piante per decorare le nostre case.

Chi può usufruire del bonus?

I beneficiari della detrazione sono tutti coloro che sono proprietari di un immobile o ne usufruiscono in locazione. Ad essere esclusi dall’agevolazione sono gli immobili di nuova costruzione. Il bonus può essere utilizzato anche per le parti comuni degli edifici condominiali. Ogni condomino potrà ricevere il bonus solo se avrà contribuito economicamente alla realizzazione dell’intervento e secondo i propri millesimi.

Come funziona il bonus?

Con una spesa massima di 5 mila euro per unità immobiliare si possono trasformare in verde gli spazi comuni esterni degli edifici abitativi, ottenendo il 36% di recupero fiscale in 10 anni. La detrazione aumenta se moltiplicata al numero di unità abitative, fino ad un massimo di 1.800€.

Quali sono gli interventi ammessi?

La detrazione del 36% è valida per i seguenti interventi:

  • impianti di irrigazione;
  • realizzazione pozzi;
  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
  • grandi potature;
  • riqualificazione prati;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
    piante e arbusti;
  • spese di progettazione relative a lavori successivamente effettuati
  • Non sono ammesse le spese relative alla manutenzione ordinaria e quelle relative all’acquisto di attrezzi.

Green is the new condominio: gli esempi in Italia

condominio verde

Sembra essere una novità, eppure in Italia esistono già esempi di edifici che hanno accolto tante piccole piante sui loro balconi:

  • Milano. L’esempio più famoso è sicuramente il Bosco Verticale. Questo è stato premiato come il più innovativo edificio al mondo. Oltre ad essere un piacere per gli occhi, è un ambizioso progetto di riforestazione metropolitana che si propone di incrementare la biodiversità vegetale e animale del luogo.
  • Torino. Uno degli esempi più famosi è quello del Condominio 25 verde che rappresenta il primo esperimento di architettura eco sostenibile in città. Come una piccola foresta di 150 alberi, Condominio 25, crea un microclima con un apporto ambientale quantificabile in 150 litri di ossigeno l’ora.
  • Catania. Nel 2017 la città siciliana ha scelto di installare una parete verde trasformando totalmente la facciata di un palazzo e abbracciando la causa green.
  • Trieste. Qui, invece, una superficie già esistente è stata convertita in un vero e proprio giardino.

Tutte le qualità del condominio verde secondo [wpi_designer_button text=’Condexo’ link=’https://www.condexo.it/’ style_id=’601′ target=’_blank’]

Se non siete ancora convinti di questa novità, ecco tutti i pro di questa scelta:

  • piante e fiori possono riqualificare terrazzi, balconi e attici;
  • la nuova veste può migliorare l’aspetto estetico dell’edificio;
    aumenta il valore dell’immobile;
  • comporta risparmi in bolletta con l’utilizzo dell’acqua di falda per gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento;
  • si autoalimenta con l’irrigazione dell’acqua piovana;
  • crea un isolamento da inquinamento acustico e da smog;
  • migliora la qualità dell’aria riducendo l’anidride carbonica e aumentando l’ossigeno.
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Videosorveglianza in condominio: regole e privacy

Videosorveglianza in codominio: è stato per molto tempo uno degli argomenti più discussi dalla legislazione, per mancanza di norme che regolassero il fenomeno.

Il vuoto normativo è stato colmato con la riforma del condominio l. n. 220/2012 e in particolare con l’articolo 1122-ter. Con questo articolo si ammette ufficialmente la presenza delle telecamere all’interno del condominio. Oltre a queste disposizioni, in materia di videosorveglianza, ci si deve affidare al Garante della privacy e al testo che ha redatto, ovvero “condominio e privacy”. Per questo motivo, nonostante le telecamere siano ammesse all’interno del condomino, bisognerà comunque seguire delle prescrizioni per non ledere la privacy altrui.

Impianto di videosorveglianza in condominio

Un condominio che intenda munirsi di dispositivi di videosorveglianza lo potrà fare solo dopo aver indetto un’assemblea con ordine del giorno specifico, a tema “videosorveglianza in condominio”. In questa assemblea dovrà essere sottoposta la questione e messa al voto. L’assemblea potrà approvare la decisione solo se verranno raggiunte le maggioranze prescritte dall’articolo 1136 c.c.

Dopo l’approvazione della proposta dovranno essere rispettate determinate regole:

  • Segnalare la presenza degli impianti di videosorveglianza con dei cartelli;
  • Conservare le registrazioni per un periodo che va dalle 24 alle 48 ore;
  • Riprendere esclusivamente le parti comuni relative al condominio;
  • Proteggere i dati raccolti attraverso codici di sicurezza.

Rientrano nei sistemi di sorveglianza anche i videocitofoni in quanto hanno la capacità di rilevare immagini e suoni. Anche questi tipi di impianti seguono le indicazioni del Garante della privacy.

Il singolo condominio può installare telecamere?

Il singolo condomino che vorrà utilizzare i sistemi di videosorveglianza sulla sua proprietà potrà farlo ma dovrà seguire delle regole:

  1. Prima di tutto il condomino non sarà obbligato a segnalare le telecamere con dei cartelli;
  2. In secondo luogo dovrà assicurarsi che gli impianti riprendano solo la sua proprietà e non quella di altri condòmini;
  3. Infine deve vedere tutta la strada se la telecamera è collocata all’esterno come non deve nemmeno inquadrare tutto il garage ma soltanto il suo posto auto. Lo stesso vale per i videocitofoni.

Chi non rispetta queste regole viola la normativa sulla privacy ed è passibile di sanzioni civili e penali e dell’obbligo di risarcire eventuali danni.

Videosorveglianza: quando si commette reato?

Per la Cassazione, si commette reato di interferenze illecite nella vita privata quando ci sono queste due circostanze:

  • la violazione di domicilio con strumenti di videosorveglianza;
  • l’attinenza delle notizie o immagini alla vita privata.

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Addobbi di Natale in condominio: regole e divieti

Ci siamo è arrivato il periodo più scintillante dell’anno, il Natale. Ogni anno inizia la corsa all’addobbo più bello e appariscente, ma cosa succede se si abita in condominio? Nell’articolo chiariremo diritti e doveri dei condomini.

Che dice il regolamento di condominio?

Il regolamento di condominio contiene la serie di norme, accettate e votate dai condòmini, che vanno rispettate. Per questo motivo, è buona norma controllare sempre il regolamento per capire se si sta intraprendendo un’azione specificatamente vietata. 

Gli addobbi di Natale non fanno di certo eccezione a questa regola. Il condominio dunque, dovrà verificare se nel regolamento di condominio si fa riferimento ad alcuni tipi di addobbi che sono vietati

Chi viola il regolamento, in quanto contratto tra i condòmini, può rischiare di incorrere in ammonimenti o sanzioni, anche queste specificati nel testo.

Qualora non si faccia riferimento ad alcun divieto il condomino sarà legittimato ad addobbare la sua proprietà, che va dalla porta d’entrata al balcone, come vuole. 

Addobbi di Natale vietati in alcuni condomini: quali?

Nonostante vi sia un regolamento condominiale che ha il compito di indicare la lista dei comportamenti ammessi e di quelli vietati, esiste un caso che sovrasta l’autorità di questo documento. 

Gli addobbi di Natale, infatti, sono vietati in tutti i condomini che si trovano al centro città per il valore dell’immobile.

È vietato installare luci o altre decorazioni per chi abita in palazzi storici o dall’alto valore culturale.

Quando gli addobbi di Natale violano il “decoro architettonico”

Può capitare che luci e addobbi natalizi in condominio siano vietati perché rovinano il decoro architettonico. Che significa? Questo concetto si riferisce all’estetica dell’edificio e serve a tutelare la bellezza della facciata. La definizione di “decoro architettonico”, concetto tutelato dalla legge, è stata elaborata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 8731/1998):

“Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall’art.1120 c.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia. L’alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l’originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile.”

Qualsiasi decorazione, fabbricato o installazione può alterare il decoro architettonico, e chi infrange il divieto, ove presente nel regolamento, non solo dovrà rimuovere gli addobbi ma rischia anche la multa fino a 800 euro.

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Bonus facciate condominio: come utilizzarlo nel 2022

Il Bonus facciate, introdotto con la Legge di Bilancio 2020, da come emerge dalla Legge di Bilancio 2022, non sarà prorogato dopo il 31 dicembre 2021. Il Bonus Facciate è stato pensato per le ristrutturazioni degli esterni di case private e condomini con una detrazione fiscale del 90%. Il termine ultimo di tali detrazioni è fissato al 31 Dicembre 2021.

Prima di entrare nel dettaglio delle funzioni e applicazioni del bonus va chiarito che tale agevolazione non va confusa con L’Ecobonus al 110% del Decreto Rilancio di Maggio 2020. In quanto, il Superbonus 110% riguarda lavori di riqualificazione energetica mentre il Bonus facciate i lavori di pittura e tinteggiatura esterna.

Bonus Facciate 2021 per interventi che si concludono nel 2022

Sebbene sia molto probabile che il Bonus Facciate non verrà confermato dalla Legge di Bilancio 2022, sarà comunque possibile sfruttarlo nel 2022 per completare i lavori avviati. In una risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 903-521/2021 del 7 luglio 2021 si evidenzia come sia possibile per il condominio beneficiare del bonus facciate anche nel 2022 se, rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti, relativamente ai costi sostenuti nel 2021 per i lavori (ancora in corso), sarà pagata entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10% che resta applicando lo sconto in fattura. 

Insieme alla risposta dell’Agenzia delle Entrate arriva quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle interrogazioni del 20 ottobre 2021, dove si legge quanto segue:

Con riferimento al terzo quesito concernente la possibilità di fruire del cd. bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente, si osserva quanto segue…
…in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente: per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.”

Bonus facciate: obiettivi e funzione

Ci siamo già occupati dei lavori legati al rifacimento della facciata, oggi entriamo nel particolare affrontando le detrazioni legati a tali lavori.

Il Bonus Facciate, prorogato per tutto il 2021, non è altro che una agevolazione fiscale per rilanciare e promuovere gli interventi di miglioramento e recupero del patrimonio edilizio.

Fino ad oggi per eseguire dei lavori di rifacimento della facciata condominiale poteva essere sfruttata solo la detrazione per ristrutturazioni edilizie. Questa agevolazione ha un limite di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare ed un valore di detrazione del 50% per le spese di rifacimento facciata.

In alternativa la scelta migliore era pensare anche ad un intervento di riqualificazione energetica con un cappotto termico sulla facciata o l’isolamento ad insufflaggio esterno per sfruttare Ecobonus 110% 2020 con una detrazione del 110% fino a tutto il 2021.

Questa detrazione è stata potenziata con il Decreto Rilancio per contrastare la crisi generata dal Coronavirus, aumentando la percentuale al 110%, rispettando dei requisiti del Superbonus 110%. Questo vuol dire rifare la facciata di casa gratis, con un recupero in 5 anni o anche senza anticipare soldi con lo sconto in fattura.

Il bonus facciate 2021 ha un funzionamento analogo alle altre agevolazioni fiscali. Si tratta di una Detrazione del 90% Irpef in 10 anni delle spese per alcuni lavori di rifacimento della facciata di un edificio, ma a differenza di altre agevolazioni non si hanno limiti di spesa. Di contro, rispetto all’Ecobonus non è possibile sfruttare il credito di imposta o lo sconto in fattura. Non tutti gli edifici possono beneficiare del bonus.

Edifici soggetti al bonus

Il comma 219 specifica, come detto, che solo alcuni edifici posso beneficiare del bonus del 90%. Questi edifici devono essere ubicati nelle zone A e B definite dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n.1444. Ma cosa s’intende per zona A e zona B?:

  • La Zona A riguarda “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.” Si parla dunque di centro storico di qualsiasi comune italiano e le aree ad esso circostanti;
  • La Zona B riguarda “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”. Rimangono quindi escluse tutte le abitazioni che risiedono nelle aree di espansione urbanistica, come ad esempio una casa di campagna isolata.

Proprietari o inquilini, a chi spettano le detrazioni?

Dopo aver chiarito i dettagli tecnici del bonus passiamo a chi spetta di usufruirne.

I beneficiari di tali detrazioni sono chiaramente i proprietari dell’immobile, ma è possibile beneficiarne anche come inquilino. L’Agenzia dell’Entrate, infatti, esplicita che i contribuenti che possono usufruire dell’incentivo fiscale con detrazione 90% devono:

  • Possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • Detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Quindi in qualità di inquilino.

Interventi inclusi nelle detrazioni al 90%

Il Bonus Facciate prevede una detrazione del 90% per tutti quegli interventi finalizzati al recupero o al restauro di una facciata esterna di un edificio esistente o su una sua parte. Non vi sono vincoli catastali, tranne l’esistenza dell’immobile. Ciò significa che l’edificio non deve essere in fase di costruzione, ma essere già completo.

Tra i lavori e i costi inerenti alla facciata esterna sono previsti nel bonus:

  • Pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • Balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • Strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • Riparazione o sostituzione delle grondaie e dei pluviali se si trovano sulle pareti esterne dell’edificio;
  • Acquisto dei materiali;
  • Progettazione ed altre prestazioni relative ai lavori;
  • Gestione delle richieste, con perizie, sopralluoghi;
  • Rilascio APE (attestato di prestazione energetica);
  • Costo dei ponteggi;
  • Smaltimento dei materiali in discarica;
  • Tassa di occupazione suolo pubblico;
  • IVA, imposta di bollo ed eventuali diritti per la richiesta di titoli abitativi edilizi.

Interventi esclusi dalle detrazioni al 90%

Tra i lavori da poter fare in condominio vengono esclusi dal bonus facciate le seguenti attività:

  • Rifacimento di un tetto o di un lastrico solare in quanto si tratta di copertura orizzontale e non fanno parte della facciata del palazzo. Nel caso di lavori di rifacimento del lastrico solare o del tetto si potranno utilizzare le detrazioni del 50%;
  • Sostituzione di infissi, serramenti, grate, cancelli esterni o portoni, sebbene si trovino sulla facciata non è possibile beneficiare della detrazione del 90%. Analogamente anche le tende e le schermature solari non rientrano nel bonus del 90% ma a quello del 50%.
Lavori inclusi nel bonus facciate 2020Lavori esclusi dal bonus facciate 2020
Pulitura o tinteggiatura esternaRifacimento del tetto
Balconi, ornamenti o fregiRifacimento del lastrico solare
Strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termicoSostituzione infissi
Acquisto dei materiali e tassa di occupazione del suolo pubblicoSostituzione serramenti
Progettazione ed altre prestazioni relative ai lavoriSostituzione grate
Gestione delle richieste, con perizie, sopralluoghiSostituzioni cancelli esterni o portoni
Rilascio APE (attestato di prestazione energetica)Sostituzione tende
Costo dei ponteggi e dello smaltimento dei materiali in discaricaSostituzione schermature solari

Il caso particolare del cappotto termico al 110%

Il Decreto Legge Rilancio ha un riferimento preciso del cappotto termico, parla di interventi di risparmio energetico che “… riguardano superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo…”.

Questo vuol dire che nell’effettuare lavori sul cappotto termico e se questo interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda bisognerà fare anche un lavoro di risparmio energetico per beneficiare della detrazione al 90% (cappotto, insufflaggio).

Cosa dice la Legge

Il Bonus Facciate previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) dal comma 219 al 223 prevede:

  • 219: “Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”;
  • 220: “Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 902”;
  • 221: “Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”;
  • 222: “La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi”;
  • 223: “Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41 (Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia)”.
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Spese condominiali: che servizi coprono e come vengono ripartite

Per chi inizia a vivere nella realtà del condominio, una delle prime domande che vengono in mente riguarda le spese condominiali. Che servizi coprono? Sono divise in modo uguale tra tutti i condòmini? Lo scopo di questo articolo è proprio quello di chiarire tutti questi dubbi.

Che cosa sono le spese condominiali?

Iniziamo quindi con una definizione: si definiscono condominiali quelle spese che hanno ad oggetto proprio le parti comuni dell’edificio e tutti i partecipanti alla comunione sono tenuti a contribuire, a prescindere dalla misura dell’uso che ciascuno ne faccia. Al fine di garantire la contribuzione di ogni comproprietario, la legge prevede che il condomino non possa rinunciare al suo diritto sulle parti comuni (art. 1118 c. 2 c.c.), di conseguenza sarà tenuto a contribuire alla loro manutenzione, periodica e straordinaria.

Chi paga? I vari casi

L’obbligo di pagamento delle spese condominiali grava sul proprietario. Infatti, ciascun condomino deve partecipare alle spese per la conservazione dei beni comuni (art. 1118 c.c.). In altre parole, l’amministratore di condominio può esigere il pagamento degli oneri dal titolare del diritto di proprietà. Esistono però dei casi specifici che richiedono un differente trattamento e per questo è opportuno soffermarci:

  • Coniuge assegnatario della casa: le spese ordinarie, di uso e godimento dei beni comuni, gravano sul coniuge assegnatario. Le spese straordinarie, spettano al titolare del bene. Il coniuge assegnatario, dunque dell’immobile gode di un diritto di abitazione (art. 1022 c.c.). Si tratta di una forma particolare di usufrutto, in cui il titolare ha il diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
  • Usufruttuario e nudo proprietario: Per la legge, il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale (art. 67 c. 8 disp. att. c.c.). Pertanto, l’amministratore può esigere gli oneri condominiali sia dall’usufruttuario che dal nudo proprietario, in quanto sono condebitori solidali. Spettano all’usufruttuario le spese relative alla custodia, alla manutenzione ordinaria, alle riparazioni, ai canoni, alle imposte, alle rendite fondiarie e agli altri pesi che gravano sul reddito (artt. 1004, 1008 c.c.). Gravano sul nudo proprietario le spese di straordinaria amministrazione.
  • Contratto di comodato: Il comodato è il contratto con cui il comodante consegna al comodatario un bene, mobile o immobile, (ad esempio, un appartamento), affinché questi se ne serva, con l’obbligo di restituirlo (art. 1803 c.c.). Si tratta di un contratto essenzialmente gratuito. Sul comodatario gravano le spese di ordinaria manutenzione, sul comodante (ossia sul proprietario) gravano le spese straordinarie.
  • Pignoramento immobiliare: Il pignoramento costituisce un vincolo di indisponibilità sui beni, ma non modifica il diritto di proprietà. Il debitore, titolare del bene pignorato, non può disporre del bene, ma ne resta proprietario e quindi obbligato a pagarne le spese.
  • L’acquirente diventa condomino: L’acquirente dell’immobile diventa condomino dal momento della stipula del contratto di compravendita e, da allora, l’amministratore può esigere la corresponsione degli oneri condominiali. In caso di spese ordinarie, risponde chi era proprietario al tempo dell’esecuzione dei lavori (anche se la delibera è stata approvata mentre era proprietario il venditore). In ipotesi di spese straordinarie, l’obbligazione sorge in capo a chi era titolare del diritto dominicale alla data della delibera, che ha valore costitutivo (Cass. 8782/2013; Cass. 1847/2018).
RUOLO SPESE ORDINARIESPESE STRAORDINARIE
Assegnatario X
Titolare X
Usufruttuario X
Nudo proprietario X
Comodatario X
Comodante X
Nuovo proprietario X
Vecchio proprietario X

Tipologia di spese condominiali

Come abbiamo già detto le spese condominiali hanno ad oggetto la manutenzione dei beni comuni, per mantenerli efficienti e funzionanti, in relazione all’uso per i quali sono impiegati. Esistono però varie tipologie di esborsi, vediamole nel dettaglio:

  • Le spese ordinarie: riguardano la gestione, manutenzione e funzionamento dei beni comuni. Si tratta di spese periodiche (annuali) come: pulizia delle scale; illuminazione dei beni comuni; revisione annuale degli impianti condominiali (come caldaia o ascensore); riparazioni generiche (come la sostituzione delle lampadine o delle serrature); assicurazione del condominio; compenso dell’amministratore; costi di gestione (le raccomandate per l’invio delle convocazioni, le spese di cancelleria ecc).
  • Le spese straordinarie: riguardano la manutenzione straordinaria dei beni comuni e la ristrutturazione. Sono esborsi che superano per importanza e entità le somme solitamente impiegate nella manutenzione del palazzo. A titolo di esempio, si considerano straordinarie le spese: necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte; la sostituzione delle travi; il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 c. 2 c.c.); il rifacimento di un impianto; il rifacimento della facciata; l’adeguamento dell’ascensore alle norme di sicurezza; la sostituzione della caldaia; le spese per le innovazioni.
  • Le spese indifferibili e urgenti: sono quelle che non possono essere differite, ossia che non ammettono ritardo. Riguardano opere di manutenzione che, per particolari esigenze, non possono compiersi con la consueta periodicità, ma esigono pronta spedizione. La giurisprudenza qualifica come urgenti le opere che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, «appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune» (Cass. 18759/2016; Cass. 4364/2001).7.5. Le spese di godimento
  • Le spese di godimento: riguardano il funzionamento degli impianti comuni; sono anche dette spese di esercizio. Gravano sui condomini che beneficiano dei servizi comuni e, quindi, vengono meno qualora si rinunci al servizio stesso.
  • Le spese per innovazioni gravose o voluttuarie: i condomini possono deliberare la realizzazione di tutte le innovazioni che siano dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120 c. 1 c.c.). La spesa si considera gravosa quando la sua entità non è commisurata al valore dello stabile; 9. Ripartizione delle spese condominiali

3 criteri per la ripartizione delle spese condominiali

L’obbligo di pagamento degli oneri condominiali relativi ai beni comuni sorge con la delibera di approvazione delle spese. I criteri di ripartizione delle spese indicati dalla legge sono segnatamente tre: il riparto proporzionale (art. 1123 c. 1 c.c.), quello in base all’uso differenziato (art. 1123 c. 2 c.c.) e quello in base all’uso separato (art. 1123 c. 3 c.c.).

  • Ripartizione proporzionale ossia la ripartizione delle spese in proporzione alla propria quota millesimale. Pertanto, le spese sopra elencate si ripartiscono in base ai millesimi della tabella generale, questo criterio è quello più utilizzato.
  • Ripartizione in base all’uso differenziato: in questo caso le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Ad esempio chi si trova ai piani più alti, deve corrispondere un contributo superiore, per il maggior uso che fa del bene comune (scale o ascensore).
  • Ripartizione in base all’uso separato: la ripartizione può avvenire anche in base all’uso separato, ad esempio, nell’ipotesi in cui un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato.

Quali sono le spese a carico dell’inquilino?

Oltre alla corresponsione del canone locatizio, gravano sul conduttore i cosiddetti oneri accessori (art. 9 legge 392/1978). Trattasi delle spese relative:

  • al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore,
  • alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria,
  • allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine,
  • alla fornitura di altri servizi comuni di cui abbia il godimento; le spese per il servizio di portineria – ove esistente – sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.

Il pagamento deve avvenire entro 2 mesi dalla richiesta. Il conduttore ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.Normalmente, sono a carico del locatore le spese di straordinaria amministrazione (ad esempio, le opere destinate a modificare o sostituire parti strutturali, come la facciata), mentre restano a carico del conduttore gli esborsi di ordinaria amministrazione (come la pulizia delle scale).