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Riscaldamento condominiale: regole e novità del 2022

Cosa s’intende quando si parla di riscaldamento condominiale e quali sono le regole per il 2022/2023? Per quest’anno occorre rifarsi al Piano Riscaldamento 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, che intende limitare i consumi energetici alla luce dei rincari del gas e della crisi delle forniture. Il piano di contenimento dei consumi di gas dovrà essere applicato agli edifici pubblici, ai condomini e alle abitazioni private e prevede limiti di temperature negli ambienti chiusi, riduzione oraria dell’accensione, nel rispetto delle fasce climatiche previste nel nostro paese. Il piano sarà approvato con un decreto ad hoc ed è possibile visionarlo qui.

Come funziona il riscaldamento centralizzato con contacalorie? 

Il primo argomento da trattare in tema di riscaldamento è legato alla centralizzazione degli impianti. A tal proposito, gli elementi come: la caldaia, le tubature, gli allacci di diramazione sono considerati per legge parti comuni del condominio e perciò seguono le normative relative alla gestione delle parti comuni.

In passato questo tipo di riscaldamento si attivava in tutto l’edificio per alcune ore stabilite in modo da mantenere una temperatura costante in tutti gli appartamenti e nessuno poteva modificare le modalità di funzionamento a proprio piacere.

Dal 2016, però, con una direttiva europea (2012/27/EU) le regole sono cambiate e il riscaldamento condominiale è regolato da apposite valvole termostatiche, da montare obbligatoriamente su tutti i termosifoni, per evitare di incorrere in salate sanzioni. Queste valvole permettono di poter modificare la temperatura del proprio appartamento in maniera autonoma e secondo le proprie esigenze, da parte di ogni singolo condomino.

L’accensione del contacalorie permette la verifica con precisione dei consumi dei singoli locali permettendo di pagare solo il consumo effettivo per unità.

Contabilizzatori, cosa sono e a cosa servono

Un ulteriore elemento da installare obbligatoriamente sui termosifoni degli appartamenti del condominio è il contabilizzatore. Ma cos’è e a cosa serve? Nonostante si chiami contabilizzatore, questo apparecchio non rileva effettivamente il calore prodotto dal termosifone, ma solo una stima in base alla differenza della temperatura del calorifero e quella della stanza.

Il funzionamento è più o meno questo: il contabilizzatore si attiva quando il termosifone raggiunge una temperatura di 23 gradi e la differenza di temperatura tra quest’ultimo e l’ambiente della stanza si aggira intorno a 4,5 gradi.

Due modelli di contabilizzatore:

  1. Contabilizzatore ad una sonda: più economico, non riesce a calcolare l’effettiva temperatura dell’ambiente esterno per questo la imposta di default a 20 gradi;
  2. Contabilizzatore a due sonde: più preciso, è in grado di verificare l’effettiva differenza di temperatura tra calorifero e ambiente in modo da programmare l’accensione.

Quando si accende il riscaldamento condominiale? Orari, date e regole:

È vero che ogni condomino può gestire la temperatura del proprio appartamento, ma vivendo in condominio, il riscaldamento è centralizzato e perciò l’accensione è soggetta alla legge nazionale (L. 10/1991 e D.P.R. 412/1993). Nel 2022 inoltre, è previsto un Piano Riscaldamento ad hoc per contingentare le spese relative al consumo energetico. 

Innanzitutto la legge stabilisce la temperatura massima entro cui regolare i termostati:

  • entro i 20 gradi in case private, scuole, uffici, con un margine di altri 2 gradi, perciò fino a 22 gradi;
  • fino a 18 gradi nei fabbricati industriali e artigianali.

La legge, infine, regolamenta l’accensione in base alle zone della nostra penisola e alle relative condizioni climatiche.

Il territorio può essere diviso in 6 zone e per ognuna è stabilita la durata massima di accensione dei riscaldamenti in base al fabbisogno termico delle diverse località.

Vediamo insieme la tabella di riferimento del 2022/2023, con già proiettato il piano di contenimento dei consumi di gas del 2022:

ZonaComuniDateOrari
ASud: Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto EmpedocleDal 08/12 al 07/03
5 ore al giorno
BTirrenica (Sud e Isole): Province di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria e CrotoneDal 08/12 al 23/03
7 ore al giorno
CAdriatica: Province di Imperia, Latina, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari e TarantoDal 22/11 al 23/03
9 ore al giorno
DAppennini: Province di Genova, La Spezia, Savona; Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Pesaro, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Siena, Terni, Viterbo, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Foggia, Isernia, Matera, Nuoro, Pescara, Teramo e Vibo ValentiaDal 08/11 al 07/04
11 ore al giorno
EPianura Padana: Province di Alessandria, Aosta, Asti; Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bologna, Bolzano, Ferrara, Gorizia, Modena, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Perugia, Frosinone, Rieti, Campobasso, Enna, L’Aquila e PotenzaDal 22/10 al 07/04
13 ore al giorno
FAlpi: Province di Cuneo, Belluno e TrentoNessun limite

Questi limiti possono essere superati in seguito a condizioni climatiche straordinarie per un massimo della metà di quella consentita.

A chi spetta, quindi, il compito di decidere se è il caso di cambiare le direttive?

È il sindaco a stabilire quando è possibile modificare il calendario o apportare modifiche agli orari.

Piano Riscaldamento 2022: cosa cambia

Il Piano Riscaldamento sarà attuato entro settembre 2022. Il piano prevede le seguenti regole in merito alla gestione del riscaldamento condominiale, pubblico e privato:

  • Termosifoni con 1° in meno: i termosifoni dovranno essere regolati sui 19°, invece che 20°;
  • Periodo di accensione: rimarrà valida la suddivisione del territorio in 6 zone climatiche ma l‘avvio degli impianti sarà ridotto di 15 giorni, con 8 giorni di posticipazione dell’accensione e 7 giorni di spegnimento anticipato rispetto alle regole generali. Verrà altresì diminuita di 1h l’accensione giornaliera. 

Per quanto riguarda i controlli da parte delle autorità, questi saranno effettuati su edifici pubblici, impianti condominiali, locali commerciali, attraverso il rilevamento dei dati giornalieri di consumo. Non sono previste sanzioni per chi non aderisce alle misure di risparmio energetico dettate dal governo.

Fasce climatiche secondo il Piano di Accensione 2022

Il piano 2022 prevede delle indicazioni in deroga alle normali regolamentazioni degli orari e periodi di accensione, nel rispetto delle 6 fasce o zone climatiche:

  • Zona A: massimo 5 ore al giorno dall’8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: massimo 7 ore al giorno dall’8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: massimo 9 ore al giorno dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: massimo 11 ore al giorno dall’8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: massimo 13 ore al giorno dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: non sono previste limitazioni. 

I comportamenti virtuosi che influenzano le bollette

L’emergenza energetica e l’aumento delle spese per il gas dovranno essere affrontati con norme strutturali da parte dei Governi e degli enti sovranazionali, ma tutti noi possiamo mettere in pratica dei comportamenti virtuosi utili sia al contenimento delle spese che all’ambiente. Di seguito alcune azioni, a costo zero, da poter mettere subito in pratica:

  • riduzione della temperatura e della durata delle docce;
  • l’abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione e la riduzione del tempo di accensione del forno;
  • l’utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico;
  • il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione;
  • lo spegnimento o l’inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero quando in vacanza;
  • non lasciare in stand by TV, decoder e altri elettrodomestici;
  • Accendere le luci solo quando necessario.

A questi possiamo aggiungere, laddove possibile, la sostituzione di vecchi elettrodomestici con nuovi a basso consumo. Stesso discorso per le lampadine, dove è meglio utilizzare quelle a LED. 

Spese condominiali riscaldamento

Dato che con l’introduzione delle valvole termostatiche ognuno può regolare la temperatura autonomamente, come funziona il pagamento delle spese condominiali riscaldamento?

Ogni condomino è chiamato a pagare secondo la seguente ripartizione:

  • una quota fissa calcolata sui millesimi termici dei metri quadrati dell’appartamento, oppure dei metri cubi, oppure in base alla potenza dei termosifoni installati;
  • una quota variabile in base all’effettivo consumo di energia. Generalmente si attesta tra i 50% e il 70% del totale.

L’accensione del riscaldamento condominiale centralizzato spetta, ovviamente, all’amministratore. La mancata accensione, di solito, è conseguente alla mancanza di fondi a causa di condomini morosi. In questo caso cosa prevede la legge? Sono previste delle sanzioni per la mancata accensione dei riscaldamenti?

Il regolamento condominiale prevede in questi casi di indire un’assemblea e trovare un accordo. Se la soluzione non si risolve e non viene colmata la mancanza di fondi condominiali, è bene procedere intentando una causa contro i condòmini morosi per la somma anticipata per loro conto.

Come staccarsi dal riscaldamento condominiale

Le domande che vengono poste più spesso quando si parla di riscaldamento condominiale sono: “ci si può staccare dall’impianto di riscaldamento condominiale e se sì, come? Il distacco di un condomino dal riscaldamento condominiale centralizzato è possibile in due casi:

  1. Se tutti i condòmini si dichiarano favorevoli a tale azione;
  2. Se non tutti i condòmini sono favorevoli, ma l’interessato dimostra che il distaccamento non provocherà danni collaterali come: un aumento dei costi di gestione, un danneggiamento dell’equilibrio termico dell’edificio o della funzionalità degli impianti.

Affinché l’operazione di distaccamento vada a buon fine è opportuno rivolgersi ad una ditta specializzata che provvederà ad indicare tempi e modalità di esecuzione. Mediamente il costo per il distacco va dai 4.000 ai 9.000 euro, a seconda dell’impianto scelto, mentre le tempistiche, tra sopralluogo e rilascio del certificato, possono variare tra i 10 e i 15 giorni.

L’ultima cosa che necessariamente bisogna sapere è che: il distaccamento non comporta l’annullamento delle spese di manutenzione straordinaria e di messa a norma degli impianti. I costi legati invece ai consumi non dovranno più essere corrisposti.

Riscaldamenti a Roma

Quando si accendono i riscaldamenti a Roma? Roma è compresa nella Zona D, insieme a Firenze, Genova e Pescare, che prevede l’accensione dei termosifoni e dei riscaldamenti centralizzati a partire dall’8 novembre 2022 e fino al 7 aprile 2023. Ai comuni appartenenti a questa Zona è permesso accendere i riscaldamenti per massimo 11 ore al giorno.

Questa regola è valida solo per i riscaldamenti centralizzati, presenti nei condomini ad esempio, e non per chi dispone di un riscaldamento autonomo. Date le temperature miti che spesso si registrano a Roma è molto probabile che i termosifoni non vengano accesi per tutte le 12 ore previste giornalmente. Mentre potrebbero verificarsi condizioni climatiche particolari, con freddo imprevisto: in quel caso è possibile accendere il riscaldamento anche fuori dai periodi di accensione della Zona D, ma per un massimo di 6 ore.

Accensione riscaldamenti a Milano

La stagione termica a Milano e in tutta la Lombardia va dal 22 ottobre al 7 aprile 2023. Milano rientra nella Zona climatica E, dove gli impianti centralizzati vengono accesi per un massimo di 13 ore al giorno, salvo particolari condizioni climatiche avverse. In questi casi si possono accendere i riscaldamenti anche fuori dalle fasce prestabilite per un massimo di 7 ore al giorno.

Le 5 cose da sapere sul riscaldamento condominiale:

  1. Le manopole di contabilizzazione del calore non devono essere azionate. Una volta effettuata l’installazione della valvola al calorifero, questa si attiverà automaticamente una volta accesa la caldaia;
  2. La temperatura dei caloriferi all’interno delle stanze di un’abitazione possono essere diverse. Grazie alle manopole di contabilizzazione infatti il condomino può decidere autonomamente a che livello fissare i caloriferi (da 0 a 5);
  3. Gli impianti di riscaldamento devono essere manutenuti periodicamente. Il compito di verificarne le condizioni e di contattare i tecnici spetta all’amministratore di condominio;
  4. Una volta spento l’impianto di riscaldamento posizionare tutte le manopole termostatiche in corrispondenza del valore di massima apertura (5). Questo permette di ridurre la formazione di sedimenti. Così facendo, non si andrà a compromettere il funzionamento dell’impianto quando la caldaia verrà riaccesa l’anno successivo;
  5. Verificare lo stato di isolamento della propria abitazione evita di incorrere in dispersioni di calore e quindi esporsi eccessivi di denaro.

I consigli per l’Amministratore

Svuotare l’impianto di riscaldamento centralizzato

Nei condomini può presentarsi l’esigenza di dover svuotare l’impianto di riscaldamento centralizzato per permettere a una o più unità abitative di eseguire dei lavori di ristrutturazione, manutenzione delle valvole, spostamento e/o sostituzione dei termosifoni.

Solitamente questo tipo di intervento viene effettuato alla fine della stagione termica della Zona di appartenenza del condominio. Ad intervenire è una ditta specializzata che dovrà svuotare l’impianto e riempirlo di nuovo al completamento degli interventi di manutenzione previsti.

Chi paga lo svuotamento dell’impianto di riscaldamento? La ripartizione delle spese dipende dalle esigenze condominiali e personali: se a dover intervenire è solo un condomino, o comunque alcuni condòmini, per esigenze personali, i costi saranno a loro imputanti. Il costo di svuotamento e successivo riempimento degli impianti può essere imputato a tutto il condominio se il lavoro è stato approvato in assemblea per lavori di manutenzione.

Gli esperti raccomandano di non effettuare troppo frequentemente l’operazione di svuotamento, perché l’attività potrebbe portare al deperimento dei materiali dell’impianto di riscaldamento.

 

 

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Antenne e tv la rivoluzione nel 2022: e il condominio?

Per gli impianti condominiali radiotelevisivi, nello specifico antenne e tv, il 2022 rappresenterà l’anno della svolta. Causa di tale processo di cambiamento è il passaggio dalle reti tradizionali allo standard Dvb-T2. Scopo dell’articolo è quello di analizzare le caratteristiche del nuovo standard, verificale quali sono le implicazioni per gli utenti e per il condominio e capire come funziona il bonus tv 2021.

Cos’è il Dvb-T2? 

Lo standard Dvb-T2 non rappresenta altro che l’evoluzione dei sistemi di trasmissione televisiva. Sembra ieri quando abbiamo assistito al passaggio dal sistema analogico al digitale. Adesso ci troviamo ad affrontare una nuova rivoluzione che segnerà ancora di più il periodo storico: perché? Beh la risposta è abbastanza semplice ed è possibile sintetizzarla in questo modo:

antenne e tv in condominio
  1. Lo standard Dvb-T2 è nato dalla necessità di rimanere al passo con i tempi. Se pensiamo alla continua evoluzione della telefonia mobile e all’imminente passaggio alla rete 5G, ci rendiamo conto che a breve le vecchie reti di comunicazione smetteranno di aver ragione di esistere. Il codice di compressione Hevc (High Efficency Video Coding) permetterà lo switch on del nuovo standard e lo spegnimento definitivo del vecchio;
  2. Nei prossimi si procederà anche al ritiro dal commercio dei vecchi televisori per venderne di nuovi muniti dello standard Dvb-T2. Chiunque voglia continuare a utilizzare il proprio tv potrà acquistare un decoder di nuova generazione;
  3. Le principali differenze tra il vecchio e il nuovo servizio riguardano: la velocità del servizio, la definizione delle immagini (passaggio da 4k a 8k), la risoluzione delle immagini (passaggio da 3840×2160 a 8192×4320);
  4. Un problema che verrà rilevato, a passaggio completato, sarà quello relativo ai canali. Il nuovo standard infatti non prevede il passaggio e la sintonizzazione in automatico dei vecchi canali come era successo con il digitale. Questo perché nel nuovo sistema non ci sarà più spazio digitale per lo stesso numero di multiplex (tecnica di trasmissione e diffusione del segnale televisivo tramite il quale più canali sono diffusi assieme sulla medesima banda di frequenze). Lo spazio limitato costringerà più emittenti a condividere lo stesso multiplex e questo comporterà per l’utente, con il passaggio al Dvb-T2, l’obbligo di risintonizzazione manuale dei canali televisivi.

Antenne e tv nel condominio 

Finora ci siamo occupati di elencare le varie implicazioni, del passaggio al nuovo sistema, per gli utenti ora pensiamo al condominio. La legge prevede che per gli uffici residenziali e, più in generale, per gli impianti canalizzati dovrà essere risintonizzata anche l’antenna centralizzata in modo da poter recepire i canali con la nuova disposizione.

Come avverrà il passaggio? 

Ad adeguarsi al nuovo standard saranno progressivamente zone diverse d’Italia. Il piano di migrazione sarà deciso dall’Agcom, l’authority che regola le comunicazioni.

Bonus TV 2021

La necessità di adeguare le nostre TV allo standard Dvb-T2 ha fatto si che all’interno della Legge di Bilancio 2021 sia stato inserito un bonus rottamazione TV. Il bonus tv partirà dal 23 agosto 2021 quando i rivenditori potranno entrare nel portale dell’Agenzia delle Entrate e richiedere l’autorizzazione alla vendita degli apparecchi televisivi scontati. 

Come funziona il bonus tv?

Il bonus consiste in uno sconto sul costo della nuova TV del 20%, fino ad un massimo di 100€, rottamando apparecchi televisivi comprati prima del 22 dicembre 2018 e che non adottano i nuovi standard del digitale terrestre. Per usufruire del bonus tv basterà recarsi presso un rivenditore o presso un’isola ecologia, che smaltirà la vecchia tv, compilare il modulo previsto dal mise ed essere in regola con il pagamento del canone tv.

I rivenditori recupererà lo sconto come credito d’imposta utilizzabile in compensazione con il codice tributo “6927”.

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Energia elettrica condominiale: iva al 22%

Una delle principali domande che vengono poste riguardano l’energia elettrica condominiale e in particolare: che aliquota viene applicata? Se per l’uso domestico è prevista un’agevolazione sull’aliquota al 10%; per l’energia elettrica condominiale è prevista al 22%, questo perché è considerata parte comune del condominio. 

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Tra l’energia elettronica condominiale e quindi destinata all’uso comune, rientrano: l’illuminazione delle scale, gli ascensori, il cancello elettrico, l’illuminazione del giardino condominiale ecc. Questa viene pagata con un’aliquota ordinaria e per cui al 22%.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato questa disposizione con la risposta n.3 del 4/12/2018 ad una richiesta di consulenza giuridica pubblicata sul suo portale.

Un’associazione ha sollevato il dubbio, convinta che nel caso si tratti di un condominio prevalentemente residenziale le spese per l’energia elettrica condominiale debbano avere la stessa aliquota delle bollette domestiche. L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’istanza negando la possibilità di pagare l’aliquota al 10% , esclusiva dei singoli appartamenti.

Energia elettrica condominiale: iva al 22%

Già in passato aveva indicato chi può beneficiare dell’aliquota ridotta specificando che è rivolta esclusivamente: “Alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzante del requisito della residenzialità, con esclusione delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture non residenziali, sia pubbliche che private (cfr. circolare n. 82/E del 1999)“.

Cosa si intende per uso domestico 

A volte risulta confusionaria la distinzione tra parti comuni e uso domestico, queste due dimensioni a volte si intrecciano se si parla di condomini.

Cosa si intende per uso domestico dell’energia elettrica? 

L’Agenzia delle Entrate limita l’espressione “uso domestico” all’impiego dell’energia nelle abitazioni familiari in strutture analoghe a carattere collettivo e residenziale. Perciò non sono incluse le strutture non residenziali sia pubbiche che private. 

La fornitura di energia elettrica è fatturata distintamente e a ogni unità immobiliare (a prescindere dalla destinazione d’uso). Mentre per la fornitura di energia elettrica condominiale e quindi per il funzionamento delle parti comuni è fatturata direttamente allo stesso condominio. 

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Infiltrazioni d’acqua in condominio: cause e responsabilità

Capita a tutti, prima o poi, di dover fronteggiare il problema delle infiltrazioni d’acqua, dell’umidità e della muffa in casa. Ma prima di incolpare subito l’ inquilino del piano di sopra, sarebbe bene individuare le cause del problema e le relative responsabilità.

Cause e responsabilità: chi paga? 

Le infiltrazioni d’acqua sono una delle cause più frequenti di danni alle strutture condominiali.

Una volta che il condominio presenta segni di infiltrazione, a chi va imputata la responsabilità del danno? Ai condomini danneggiati spetta un risarcimento? Individuare le cause delle infiltrazioni e le relative responsabilità, non è così semplice.

Le principali possono riferirsi a:

  • rottura delle tubature: quelle di adduzione sono di proprietà condominiale finché non incontrano i contatori dei condomini, quelle di scarico finché non vengono collegate con quelle dei singoli appartamenti. Poi la responsabilità passa al singolo proprietario che dovrà pagare di tasca sua.
  • muri perimetrali: dato che vengono considerati come parti comuni, il condominio risponde per i danni che causano ai singoli. Eccezion fatta per i danni da imputare a gravi difetti di costruzione. In questo caso il risarcimento può essere chiesto sia dal soggetto danneggiato che dal condominio stesso alla ditta che ha eseguito i lavori, entro 10 anni dalla loro ultimazione.
  • terrazze a livello: anche se di proprietà o a uso esclusivo di un singolo condomino, viene considerata alla stregua della copertura del lastrico solare. Di conseguenza, dei danni causati all’appartamento sottostante ne rispondono tutti i condòmini, secondo le proporzioni riportate nell’art. 1126 c.c.

Nello specifico, per capire chi deve rispondere per la manutenzione degli immobili e gli eventuali danni da infiltrazione, ci viene in aiuto la legge.

infiltrazione d'acqua in condominio

Responsabilità del proprietario di un immobile

Se la rottura di una tubatura riguarda un singolo condomino, è egli stesso a dover provvedere ai danni provocati. Potrebbe evitare di risponderne dimostrando che sono derivati da un caso fortuito o che l’impianto riportava difetti e problematiche preesistenti al momento dell’acquisto del bene immobile (Cass. n. 11160/1997). Se così fosse, potrebbe tentare di agire in rivalsa nei confronti del venditore o del costruttore.

Responsabilità in caso di locazione 

La sentenza Cass. n. 21788/ 2015 sancisce che per l’edificio in locazione il proprietario mantiene la custodia dei muri e degli impianti in essi inglobate e perciò ne è responsabile degli eventuali danni. Mentre il conduttore diviene solamente custode degli accessi e delle restanti parti del bene.

Responsabilità del condominio 

Quando l’infiltrazione deriva dalla rottura di tubi di proprietà del condominio o di altri beni comuni, l’art. 2051 c.c. riferisce che la responsabilità spetta al soggetto che ne detiene la custodia e ne garantisce la manutenzione degli impianti. Per cui, dei danni che derivano da certi beni ne deve rispondere il condominio stesso. Deve avviare i lavori e provvedere al risarcimento delle parti colpite.

Cosa deve fare l’amministratore in caso di infiltrazioni d’acqua? 

Nei casi in cui la responsabilità delle problematiche conseguenti le infiltrazioni è da imputare al condominio, l’amministratore ha l’onere di provvedere alla loro risoluzione.

Innanzitutto deve sollecitare l’assemblea affinché deliberi l’esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino.

Infine, deve agire in rivalsa all’appaltatore, se le cause sono riconducibili alla costruzione, per richiedere un risarcimento.

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Fibra ottica in condominio: ci si può opporre?

Fibra ottica in condominio? Vediamo le disposizioni…

Il decreto fibra ottica (D.lgs. 33/2016) attuando una direttiva europea del 2014 definisce tali procedimenti come: “norme volte a facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”.  Tutto ciò promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove”. In modo da abbattere i costi dell’installazione di tali reti. Con questo decreto del 2016 si promuove, dunque, la diffusione della fibra.

Le principali disposizioni del decreto fibra 

Il decreto ha introdotto differenti novità rispetto agli anni precedenti i principali sono essenzialmente tre. Vediamo quali sono:

  1. Le tecnologie di scavo: l’articolo 5 del d.lgs. 33/2016, nel normare i lavori che prevedono l’installazione delle tecnologie di comunicazione veloce, stabilisce che nel corso di costruzione di nuovi edifici è opportuno predisporre gli accessi adeguati all’installazione delle infrastrutture per la fibra ottica. Qualora invece l’edificio fosse di vecchia costruzione viene disposto che i lavori vengano effettuati con tecnologie di scavo dal basso impatto ambientale.
  2. Accesso alle infrastrutture: in base all’articolo 3 del decreto ad ogni gestore e operatore viene riconosciuto “il diritto di offrire ad operatori di reti l’accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”.

Il rifiuto di accesso può avvenire solo se vengono ad occorrere determinate condizioni: irregolarità degli impianti di comunicazione veloce, l’indisponibilità di spazio infine il rischio per l’incolumità degli individui.

  1. Il “catasto delle infrastrutture”: al fine di facilitare l’installazione delle nuove reti ad alta velocità, il decreto ha previsto una “mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale” (art. 4). Si parla in sostanza del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture che stabilisce le regole tecniche della sua creazione e gestione. Inoltre, “entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione” confluiranno nel maxi-archivio “tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale”. O comunque, tali dati saranno resi accessibili compatibilmente con le regole stabilite per il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

fibra ottica in condominio

Fibra ottica in condominio 

Per quanto riguarda la fibra ottica in condominio il decreto ha previsto delle norme speciali anche in questo caso. Innanzi tutto, la richiesta di potersi dotare di un impianto di fibra ottica, può avvenire in ogni momento per i condomini di nuova costruzione o che comunque hanno provveduto a adattare l’edificio all’installazione.

La legge ha stabilito che tutti gli edifici di nuova costruzione, la cui autorizzazione edilizia sia posteriore al 1° luglio 2015, siano: “equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio”.

Questa dovrà essere costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Per infrastruttura fisica multiservizio s’intende: “il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica.”

Alla domanda posta nel titolo: se ci si può opporre all’adozione della fibra in condominio, la risposta dunque deve essere: no.

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Prevenzione incendi in condominio

La prevenzione degli incedi è uno dei temi più importanti da affrontare all’interno del condominio. In linea di massima rientrano nella disciplina della prevenzione incendi tutte quelle attività volte ad evitare l’insorgenza di un incendio e a limitarne le possibili conseguenze. Sarà dunque compito dell’amministratore verificare e adeguare il condominio a tali disposizioni.

Le attività sottoposte alla prevenzione incendi

Il d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 noto come “Regolamento per la disciplina di procedimenti relativi alla prevenzione incendi” va a elencare le attività soggette alla disciplina. Nello specifico vengono individuate tre categorie (A, B, C) distinte in base al livello di rischio al quale sono potenzialmente soggette. Vediamo nello specifico le tre categorie:

  • Nella categoria A: sono state inserite quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento. Queste sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e quindi di rischio. Tale giudizio è legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento e ai quantitativi di materiale presente.
  • Nella categoria B: sono state inserite, come tipologia, le stesse attività della categoria A. Ciò che realmente caratterizza queste attività e le differenzia è un maggiore livello di complessità e l’assenza di una specifica regolamentazione tecnica.
  • Nella categoria C: sono state inserite le attività con un alto livello di complessità indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica o meno.

La documentazione

Il Regolamento oltre a classificare le attività in base alla pericolosità chiarisce anche quali siano gli obblighi da rispettare affinché possa essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Per le attività nella categoria A è sufficiente presentare al Comando Provinciale dei VV.F., prima di dare inizio all’attività di prevenzione incendi, una SCIA antincendio (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Questa deve riportare: la firma di un tecnico abilitato, la documentazione, la certificazione e i grafici relativi all’attività. Una volta presentati questi documenti il Comando ha l’obbligo di verificarne l’attendibilità e di rilasciare la ricevuta che dà il via libera all’inizio dei lavori.  È bene specificare che nonostante il rilascio della ricevuta il Comando Provinciale dei VV.F. potrebbe effettuare sopralluoghi di verifica su richiesta e/o a campione.

Per le attività in categoria B vi è l’obbligo di presentare l’istanza di approvazione del progetto, prima di dare inizio ai lavori, oltre alle procedure già presenti nella categoria A.

Per le attività in categoria è obbligatorio possedere il CPI (Certificato Prevenzione Incendi) prima di dare inizio ai lavori.

prevenzione incendi in condominio

Le regole in condominio

Riguardo alle parti comuni dell’edificio in condominio, bisogna innanzitutto chiarire che gli riguardanti la costruzione secondo norme antincendio si riferiscono ad edifici, di nuova costruzione o soggetti a sostanziali modifiche, di altezza uguale o superiore a 12 m.  L’ “altezza antincendio” è quella che si calcola misurando le distanze esistenti tra il piano terra all’apertura inferiore dell’ultimo piano abitabile.

Per quanto riguarda invece la presenza di estintori in condominio la legge ne prescrive l’obbligatorietà solo negli edifici di altezza superiore a 32 m. Qualora si decidesse, in sede assembleare, di apporli anche in uno stabile meno alto, spetterebbe all’amministratore di condomino occuparsi della richiesta e della manutenzione. Per la manutenzione degli estintori bisogna far riferimento alla norma UNI 9994 del 2013 che la prevede con cadenza semestrale. Il relativo costo della manutenzione deve essere inserito dall’amministratore nel preventivo annuale di gestione.