Il Superbonus 110% è una misura varata nel 2020 con il Decreto “Rilancio” volta ad incentivare l’efficientamento e la sicurezza degli immobili. Il bonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero, grazie al meccanismo delle detrazioni fiscali, pari appunto al 110%, sulle spese effettuate. La proroga al Superbonus 110%, visto l’enorme successo, sarà confermata con la Legge di Bilancio 2022.
Superbonus 110% come funziona

I cambiamenti climatici stanno spingendo le potenze mondiali verso un’economia moderna attenta all’ambiente e più efficiente per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse naturali. Il Decreto “Rilancio” è sia una reazione alla pandemia mondiale che ci ha colpiti nel 2020 sia una risposta a questa esigenza di transizione ecologica. In questo scenario di Green Deal Europeo si inserisce l’incentivo del Superbonus. Questo si articola in due tipologie di intervento:
- Super Ecobonus: valido per i lavori di efficientamento energetico a tutela del suolo non urbanizzato e di bonifica, recupero e riqualificazione delle aree urbanizzate;
- Super Sismabonus: valido per i lavori di adeguamento sismico su un patrimonio immobiliare italiano costituito da circa 7 milioni di costruzioni realizzate prima del 1971 e quindi non adeguate alla normativa sismica in vigore.
Questi interventi permettono al richiedente di ottenere una detrazione del 110% sulle spese affrontate (per gli interventi ammissibili) nel periodo che va dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022. Le detrazioni saranno ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali per il 2020 e 2021, e in quattro quote per il 2022. Per i condomini la scadenza si estende al 31 dicembre 2022 se sono stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno 2022.
Interventi ammessi al Superbonus 110%

Per poter utilizzare il Superbonus occorre attenersi a quanto espressamente previsto dalla normativa che lo disciplina. Se andiamo nel dettaglio, la normativa prevede che per poter usufruire della detrazione occorra effettuare almeno un intervento denominato “trainante“. Per intervento trainante si intende almeno uno o più tra i seguenti:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Dopo aver eseguito almeno uno di questi interventi, il beneficiario potrà procedere anche all’esecuzione degli interventi chiamati “trainati”. Tra questi possiamo elencare:
- Sostituzione infissi;
- Schermature solari;
- Installazione di impianti fotovoltaici;
- Installazione dei sistemi di accumulo;
- Installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- Installazione degli impianti di domotica;
- Eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap.
Requisito fondamentale affinché gli interventi siano ammissibili è il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio oggetto dei lavori o dell’unità immobiliare. In caso di lavori sulle singole unità immobiliari, se il Super Ecobonus è richiesto da persona fisica, i lavori possono eseguirsi su massimo 2 unità abitative.
Come ottenere il Superbonus 110%
Possono beneficiare della misura condomìni, persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, Istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociali, associazioni e società sportive dilettantistiche, persone fisiche che risiedono in edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Tuttavia imprenditori e professionisti possono sfruttare il bonus in qualità di condòmini per le spese sostenute sulle parti comuni del proprio condominio.
Il soggetto beneficiario per ottenere il bonus e ristrutturare l’immobile gratuitamente può scegliere di procedere in due diverse modalità:
- Con lo sconto in fattura: prevede che l’impresa esecutrice dei lavori applichi uno sconto del 100% sull’importo della fattura del beneficiario. L’impresa a sua volta riceverà un credito di imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato, in cinque o quattro (2022) quote annuali di pari importo;
- Con la cessione del credito: se il beneficiario intende sostenere direttamente i costi può decidere di utilizzare direttamente il credito d’imposta per le proprie tasse o cedere il credito ricevuto a terzi, come gli istituti di credito ad esempio, ottenendo subito liquidità.
La procedura di ottenimento del credito vede diverse fasi. Prima di tutto occorre incaricare un tecnico che valuterà quali interventi poter realizzare (ricordiamo che per il Super Ecobonus ci deve essere il miglioramento di almeno 2 classi energetiche) e successivamente incaricare una o più imprese che eseguiranno i lavori. La documentazione necessaria per poter procedere con la richiesta verrà fornita dal Comune. Terminati i lavori sarà necessario procedere con l’asseverazione che dovrà certificare la corretta esecuzione dei lavori e la congruità dei costi sostenuti. L’asseverazione dovrà pervenire all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Condomini: come accedere al Superbonus 110%
I condomini per poter accedere al bonus e ricevere lo sconto in fattura o la detrazione devono portare a termine questi sei passaggi fondamentali:
- Manifestazione di interesse: il condominio manifesta la volontà di accedere alla misura di riqualifica dell’immobile. Successivamente l’amministratore di condominio dovrà acquisire la documentazione necessaria da trasmettere a un tecnico che procederà all’accesso agli atti.
- Progettazione preliminare: dopo aver acquisito i documenti il tecnico valuterà la conformità urbanistica ed edilizia del condominio e presenterà un preventivo con gli interventi da proporre. Insieme alla verifica urbanistica sarà necessaria quella fiscale, per poter accedere alla detrazione. Amministratore e condòmini valuteranno le proposte;
- Indagini: il tecnico incaricato e l’impresa scelta eseguiranno le indagini. Amministratore e condòmini procederanno alla rimozione e sanatoria di eventuali difformità;
- Progetto esecutivo: il tecnico predispone la documentazione per l’ottenimento dei titoli abitativi e definisce il progetto in maniera dettagliata per eseguire l’opera. Si occupa altresì della sicurezza. L’amministratore delegherà al tecnico la presentazione dei documenti e i condòmini dovranno approvare il progetto;
- Realizzazione: il tecnico controllerà la corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa di costruzioni, che dovrà attenersi al progetto esecutivo;
- Asseverazioni: il tecnico redigerà le asseverazioni tecniche degli interventi tecnici (efficientamento e miglioramento sismico). Il fiscalista invece si occuperà delle asseverazioni fiscali per ottenere il bonus.
L’autorizzazione ai lavori condominiali del Superbonus viene rilasciata con l’approvazione della maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà dell’immobile intervenuto in assemblea. Allo stesso modo, anche la richiesta di un finanziamento, come la decisione di esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, è autorizzata con gli stessi quorum assembleari.
Decreto Antifrode Superbonus 110%
La sempre crescente richiesta delle agevolazioni previste nel Superbonus 110% ha generato diversi tentativi di truffa. Per questo l’attuale Governo ha approvato il Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”. Tra le frodi più frequenti ci sono quelle relative a interventi non realizzati e ai prezzi gonfiati delle ditte incaricate dei lavori.
Il decreto-legge è composto da 5 articoli:
- art. 1 – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi;
- art. 2 – Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi;
- art. 3 – Controlli dell’Agenzia delle entrate;
- art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria;
- art. 5 – Entrata in vigore;
Contrasto alle frodi del Superbonus
L’Art. 1 disciplina le misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi tramite l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus al 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”.
Congruità dei prezzi
Nel decreto viene anche arginato l’aumento dei prezzi di alcune categorie di beni, stabilendo dei valori massimi.
Comunicazione telematica per Cessione del Credito e Sconto in fattura
In caso di cessione del credito o sconto in fattura il beneficiario del Superbonus dovrà inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate contenente l’avvenuta cessione del credito. A sua volta il cessionario del credito dovrà accettare la cessione su un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. I crediti possono essere ceduti più volte e anche per le successive cessioni sono obbligatori l’invio della comunicazione e la relativa accettazione.
In riferimento a quanto descritto, nell’Art. 2 del 157 dell’11 novembre 2021 troviamo “Misure di contrasto alle frodi in materia cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi” grazie al quale l’Agenzia delle entrate potrà sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, che presentano profili di rischio, per poter effettuare maggiori verifiche. L’Art. 2 inoltre circoscrive l’ambito di individuazione dei profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo.
L’attuazione di questa nuova procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Controlli dell’Agenzia delle Entrate
La disposizione contenute nell’articolo 3 del provvedimento hanno lo scopo di disciplinare l’attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e contributi. Ai commi 1 e 2 si dispone, per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza dell’Agenzia delle entrate, l’utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell’atto di recupero.
L’atto di recupero, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituisce una manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione. E’ inoltre previsto un termine di decadenza: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Proroga del Superbonus 110%
Il superbonus 110%, è stato modificato dalla legge di bilancio 2022, la quale ha introdotto una proroga differenziata per condomini e ville unifamiliari. Da annotare che la scadenza non è più vincolata al tetto Isee.
Inoltre, all’interno del decreto aiuti, è prevista la proroga della scadenza del 30 giugno, che viene spostata al 30 settembre 2022 per le villette unifamiliari.
La proroga è però differenziata secondo i seguenti parametri:
- Proroga al 2023 del superbonus 110 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche;
- Proroga fino al 2025 per condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota decrescente: pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
- Per gli immobili di proprietà delle cooperative, la scadenza del superbonus 110 viene allineata a quella degli ex IACP, ovvero il 31 dicembre 2023 sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% dei lavori.