Fibra ottica in condominio? Vediamo le disposizioni…
Il decreto fibra ottica (D.lgs. 33/2016) attuando una direttiva europea del 2014 definisce tali procedimenti come: “norme volte a facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. Tutto ciò promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove”. In modo da abbattere i costi dell’installazione di tali reti. Con questo decreto del 2016 si promuove, dunque, la diffusione della fibra.
Le principali disposizioni del decreto fibra
Il decreto ha introdotto differenti novità rispetto agli anni precedenti i principali sono essenzialmente tre. Vediamo quali sono:
- Le tecnologie di scavo: l’articolo 5 del d.lgs. 33/2016, nel normare i lavori che prevedono l’installazione delle tecnologie di comunicazione veloce, stabilisce che nel corso di costruzione di nuovi edifici è opportuno predisporre gli accessi adeguati all’installazione delle infrastrutture per la fibra ottica. Qualora invece l’edificio fosse di vecchia costruzione viene disposto che i lavori vengano effettuati con tecnologie di scavo dal basso impatto ambientale.
- Accesso alle infrastrutture: in base all’articolo 3 del decreto ad ogni gestore e operatore viene riconosciuto “il diritto di offrire ad operatori di reti l’accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”.
Il rifiuto di accesso può avvenire solo se vengono ad occorrere determinate condizioni: irregolarità degli impianti di comunicazione veloce, l’indisponibilità di spazio infine il rischio per l’incolumità degli individui.
- Il “catasto delle infrastrutture”: al fine di facilitare l’installazione delle nuove reti ad alta velocità, il decreto ha previsto una “mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale” (art. 4). Si parla in sostanza del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture che stabilisce le regole tecniche della sua creazione e gestione. Inoltre, “entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione” confluiranno nel maxi-archivio “tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale”. O comunque, tali dati saranno resi accessibili compatibilmente con le regole stabilite per il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.
Fibra ottica in condominio
Per quanto riguarda la fibra ottica in condominio il decreto ha previsto delle norme speciali anche in questo caso. Innanzi tutto, la richiesta di potersi dotare di un impianto di fibra ottica, può avvenire in ogni momento per i condomini di nuova costruzione o che comunque hanno provveduto a adattare l’edificio all’installazione.
La legge ha stabilito che tutti gli edifici di nuova costruzione, la cui autorizzazione edilizia sia posteriore al 1° luglio 2015, siano: “equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio”.
Questa dovrà essere costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Per infrastruttura fisica multiservizio s’intende: “il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica.”
Alla domanda posta nel titolo: se ci si può opporre all’adozione della fibra in condominio, la risposta dunque deve essere: no.
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