Naturali, sintetici, stravaganti, personalizzati o seriosi, ne esistono un’infinità di zerbini condominiali. Ognuno disposto con precisione ai piedi della porta può essere un problema per gli avventori che calpestano i pianerottoli.
La collocazione degli zerbini condominiali e uso degli spazi comuni
Nella loro semplicità ed utilità quasi ce ne dimentichiamo, eppure esistono delle norme che ne regolano la loro collocazione sui pianerottoli di un condominio. Infatti, il codice civile indica che ogni condòmino può utilizzare le parti comuni dell’edificio purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il medesimo utilizzo agli altri (art. 1102 c.c.).
Questo significa che ognuno ha il diritto di ornare e abbellire i vani delle scale, i pianerottoli e lo spazio davanti al proprio appartamento non solo con zerbini condominiali, ma anche con piante, portaombrelli o altro, purché rispetti lo spazio altrui (Cass. Civ., 20 giugno 1977, n. 2589).
I limiti
É concesso a tutti avere lo zerbino davanti la propria porta; anzi, questo assolve specialmente a una funzione igienica.
Ma ricordiamo che zerbini condominiali, piante ed elementi ornamentali devono sottostare a dei limiti:
- occorre valutare se le modalità d’uso non alterano la destinazione della cosa comune. Scale e pianerottoli sono destinati al passaggio da un piano all’altro dell’edificio e perciò non devono essere ostruiti da eventuali oggetti, tra cui gli zerbini;
- bisogna sempre verificare la presenza di divieti prescritti dal regolamento di condominio.
- Non esagerate con le dimensioni dello zerbino;
- disponetene solamente uno e il più possibile vicino alla vostra porta;
- utilizzate uno zerbino che aderisca bene al pavimento in modo da evitare che si alzi o si sposti al passaggio di qualcuno, provocandone una possibile caduta;
- sostitute lo zerbino che risulta logorato, anche in questo caso può rappresentare un pericolo.

Caduta causata dallo zerbino, di chi è la colpa?
Come visto, lo zerbino deve essere collocato in modo che adempi alla sua funzione estetico-igienica e al tempo stesso non deve essere d’intralcio e non deve attentare all’incolumità altrui.
Ma se questo accade, di chi è la colpa?
Se un condomino o qualsiasi altro soggetto che transitando nell’edificio cade a causa di uno zerbino o di un altro oggetto, la responsabilità della caduta non è del proprietario.
Infatti, se “lo zerbino viene collocato nell’atrio condominiale e provoca una caduta non è applicabile la disciplina della responsabilità per danni riconducibili a cose in custodia” (art. 2051 c.c.).
Per cui, se la colpa non è imputabile al proprietario dello zerbino, ci resta solo fare maggiore attenzione!