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Bacheca condominiale digitale: quali differenze?

L’utilizzo della bacheca è la prassi in una realtà come quella condominiale, con lo sviluppo delle nuove tecnologie si è deciso di innovare anche questo strumento sviluppando: la nuova bacheca condominiale digitale.

Nel corso dell’articolo analizzeremo le principali differenze tra i due strumenti e le nuove opportunità legate a quello digitale.

Bacheca condominiale tradizionale e il suo uso corretto

Nella sua configurazione tradizionale, la bacheca condominiale, è costituita da una struttura all’interno della quale vengono affissi avvisi e comunicazioni circa la vita condominiale.  Di solito viene posizionata all’ingresso dell’edificio per essere visibile a tutti i condomini e può contenere solo alcune informazioni di carattere generale. A tal proposito, è vietato far riferimento in alcun modo a contatti personali e situazioni di pagamento dei condomini. La decisione di dotare il condominio di una bacheca rientra nei compiti gestionali dell’amministratore e per questo, non dev’essere sottoposta a nessuna votazione e quindi a nessuna maggioranza assembleare.

Installare la bacheca condominiale

A decidere l’installazione della bacheca condominiale è l’assemblea, con votazione di maggioranza semplice. Questa delibera anche riguardo il luogo dove collocarla: questa decisione infatti non può essere data ad un singolo condòmino che si proponga in tal senso. La scelta del luogo è importante. Per rispettare i diritti di privacy di ogni abitante, la bacheca deve essere posta in un luogo interno al condominio. Non è consentito metterla in pubblica via, e consentirne la lettura a qualunque persona si trovi a passare di lì. Il posto deve essere scelto tra quelli riservati ai solo abitanti del condominio, e facilmente raggiungibile da ognuno di essi.

Cosa deve contenere la bacheca condominiale…

Le informazioni base che la bacheca condominiale deve contenere, sono quelle riguardanti l’amministratore: il nome, il numero di telefono fisso e l’indirizzo dello studio (possibilmente anche un cellulare per comunicazioni d’emergenza). Gli avvisi principali sono quelli riguardanti la vita comune, come quelli sugli orari delle pulizie, sospensione di forniture di acqua o elettricità, intervento di tecnici nello stabile.

…cosa non deve mai contenere la bacheca condominiale!

Nella bacheca condominiale ci si deve riferire alla collettività dei condòmini o ad un gruppo di essi, mai ad un singolo scrivendo nome e cognome. Per non ledere i diritti di privacy, non è ammissibile scrivere i nomi dei morosi o di chi è incorso in sanzioni per aver violato il regolamento condominiale. Non si possono nominare palesemente per nome e cognome nemmeno le eventuali inquilini. La regola d’oro è non rivolgersi direttamente a un condomino, anche nel caso sia solo lui il destinatario dell’avviso. Riguardo le assemblee, non è possibile affiggere sulla bacheca le convocazioni e i verbali da esse derivanti, in quanto secondo la legge questo tipo di comunicazioni vanno o spedite tramite raccomandata o consegnate personalmente al singolo condomino.

Esempio di messaggio in bacheca: poniamo il caso che la signora Rossi abbia la cattiva abitudine di non raccogliere i bisogni del suo cane nel giardino condominiale. L’avviso che verrà affisso nella bacheca condominiale dovrà rispettare la seguente forma: “Si prega di raccogliere i bisogni dei propri animali per tenere pulito il giardino condominiale”. Come affermato in precedenza non ci si potrà mai rivolgere alla signora Rossi in prima persona

Bacheca condominiale digitale: quali caratteristiche? 

La bacheca condominiale digitale si presenta come un monitor, di solito collegato ad un terminale remoto, che viene posizionato nelle aree di proprietà comune. Il principio di fondo è sempre quello di aggiornare i condomini rispettando le normative sulla privacy, ma in modo più istantaneo e senza l’utilizzo di fogli volanti.

Differentemente da quanto avviene per quella tradizionale, la bacheca digitale, a causa del costo per la sua installazione, necessita dell’approvazione dell’assemblea dei condomini. Le maggioranze previste dalla legge sono:

  • In prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’assemblea e di almeno la metà del valore millesimale dell’edificio;
  • In seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’assemblea e di almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Contenuti della bacheca digitale 

L’innovazione fisica della struttura della bacheca condominiale, apre nuove opportunità anche rispetto alle informazioni pubblicate sullo schermo. Oltre alla pubblicazione delle convocazioni assembleari, infatti, sarà possibile:

  • Segnalare all’amministratore eventuali danni ai beni di proprietà comune;
  • Fornire numeri utili ai quali i condomini possono rivolgersi in caso di bisogno;
  • Concedere parte dello spazio a disposizione ad annunci pubblicitari che permetterebbero al condominio di avere delle entrate extra.
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Pec e amministratore di condominio: obblighi?

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L’acronimo pec sta ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata che consente di inviare e ricevere email di valore legale equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (DPR 11 febbraio 2005 n. 68).

In questo articolo affronteremo il tema della pec all’interno del condominio e in particolare ci occuperemo di capire se l’amministratore di condominio sia obbligato dalla legge a dotarsi di questo strumento.

Chi è obbligato ad avere la pec? 

Nonostante la posta certificata abbia lo stesso valore legale di una raccomandata, ma sia più veloce ed economico non tutti sono obbligati a dotarsene. Tale obbligo è previsto solo per alcune categorie di lavoratori, vediamo quali:

  • Professionisti iscritti a ordini e collegi;
  • Società;
  • Ditte individuali (compresi gli artigiani);
  • Pubbliche amministrazioni.

Per i lavoratori appartenenti alle categorie appena citate, il dovere di munirsi della pec è stato introdotto nella normativa dal decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (art. 5 riguardante le imprese in forma individuale).

In particolare, per quanto riguarda i professionisti, il settimo comma dell’art. 16 recita: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.

Per queste categorie di persone sempre il d.l. n. 185/2008 chiarisce che le comunicazioni tra questi professionisti possono avvenire via pec senza previa autorizzazione.

pec amministratore condominio

Amministratore di condominio 

Come specificato, in veste di professionista non iscritto all’albo, l’amministratore di condominio non è obbligato per legge a dotarsi della pec. Qualora però i condòmini volessero ovviare a tale mancanza potrebbero farlo modificando le condizioni di nomina indicate al momento della sua delibera.

Così come la legge consente di subordinare la nomina dell’amministratore all’attivazione da parte sua di una polizza per il condominio. Allo stesso modo una delibera potrebbe obbligare l’amministratore a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.

La pec del condominio 

Un ulteriore modo affinché i condòmini possano ricevere le comunicazioni attraverso la pec, senza obbligare l’amministratore a farne una personale, è quello di creare un indirizzo pec del condominio.

In questo modo i condòmini dichiarano di voler ricevere tutte le informazioni importanti per la collettività a quell’indirizzo liberando il proprio amministratore da ogni obbligo.

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Regolamento condominiale: assembleare e contrattuale

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In condominio si è soliti far riferimento all’espressione “regolamento” in maniera generalizzata. L’intento di questo articolo è quello di chiarire che il regolamento condominiale non è unico e che in base alla configurazione che va ad assumere deve rispettare differenti norme.

Il concetto di regolamento

In ambito condominiale l’articolo 1138 c.c. afferma che ogni edificio con più di dieci proprietari vi è l’obbligo di adottare un regolamento. Ma cosa s’intende per regolamento? Può essere definito come una sorta di statuto che serve a disciplinare la gestione delle parti comuni.

Nello specifico esistono due tipi di regolamento condominiale: quello assembleare e quello contrattuale. Vediamoli

Regolamento condominiale assembleare

L’articolo 1138 c.c., primo comma, c.c. afferma che: “Il regolamento condominiale assembleare deve contenere esclusivamente le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione”.

Per approvarlo è necessario che, in sede assembleare, la maggioranza dei proprietari, che rappresenti i 500 millesimi del valore dell’intero edificio, voti favorevolmente.

Una volta votato e approvato il regolamento diventa vincolante per tutti i condòmini pena sanzioni.

regolamento condominiale

Regolamento condominiale contrattuale

Il regolamento condominiale contrattuale oltre a far rispettare le disposizioni previste per quello assembleare permette di:

  1. Adottare delle norme ulteriori e in alcuni casi derogatorie rispetto a quanto previsto dalla legge (per esempio le deroghe alla ripartizione delle spese condominiali);
  2. Introdurre limiti ai diritti sulla proprietà esclusiva (per esempio divieto di destinare la propria unità immobiliare ad ufficio o a detenere animali).

Per essere valido, il regolamento contrattuale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti al condominio o quanto meno accettato da parte di tutti quanti attraverso un richiamo espresso contenuto nell’atto d’acquisto.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare che una volta effettuata la prima compravendita, se il regolamento, già accettato, viene anche trascritto nei pubblici registri immobiliari, allora varrà per tutti i successivi acquirenti, indipendentemente dalla sua accettazione. La trascrizione, infatti, lo rende opponibile ai terzi (Cass. 17 marzo 1994, n. 2546).

Le regole per la modifica dei regolamenti

Per modificare le clausole del regolamento condominiale assembleare saranno sufficienti le maggioranze previste per l’approvazione. Per quanto riguarda il regolamento contrattuale è dovuta intervenire la Corte di Cassazione per dirimere la situazione.  In definitiva mentre un regolamento assembleare non può mai essere contrattuale, quest’ultimo in relazione al contenuto delle sue clausole può avere quella natura e dunque il regolamento contrattuale in alcune sue clausole (o in tutte a seconda della loro natura) potrà essere modificato con le maggioranze richieste per la modifica di quello assembleare.

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