Il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019 ha introdotto importanti novità in materia di sicurezza antincendio nei condomini, sia per le nuove costruzioni che per gli edifici già esistenti. Gli adeguamenti antincendio sono da attuare entro il 6 maggio 2021.
Decreto 25 gennaio 2019
Il 5 febbraio 2019 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto 30 del 25 gennaio 2019 riguardante le modifiche e le integrazioni all’allegato del decreto n. 246 del 16 maggio 1987 circa le norme di sicurezza antincendi per i condomini.
Della prevenzione antincendi in condominio ne avevamo già parlato in un articolo dello scorso maggio, con la nuova normativa cosa cambia?

Le modifiche riguardano l’altezza degli edifici, facendone un distinguo: il dm 246/1987, con le recenti novità, stabilisce per i condomini un’altezza antincendio di 12 metri, mentre gli edifici civili un’altezza antincendio di 24 metri.
Per altezza antincendio, è bene specificare, non si intende l’altezza dell’edificio, bensì l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
A chi si rivolge il decreto?
Le novità previste dal decreto si applicano alle costruzioni di nuova realizzazione e a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della norma. L’unica eccezione vale per gli stabili che, alla data dell’entrata in vigore siano stati pianificati o siano in corso d’opera. In particolare, devono essere stati avviati i lavori di rifacimento delle facciate approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco.
Requisiti delle facciate

Il decreto rinnovato pone l’attenzione sulla sensibilità delle facciate degli edifici e sulla loro messa in sicurezza in caso di incendio. Limita la possibilità che il fuoco si propaghi attraverso le facciate e coinvolga altri compartimenti sia per incendi di origine interna che esterna allo stabile.
Inoltre, evita o limita la caduta di porzioni di facciata che cadendo possono compromettere un’evacuazione in sicurezza o che la possono compromettere del tutto.
Le nuove figure per la sicurezza antincendio
La regolamentazione del piano antincendio nei condomini prevede anche l’introduzione di figure preposte alla sicurezza.
- Il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio dovrà pianificare e organizzare le attività della gestione sicurezza antincendio,
- il Coordinatore delle emergenze dovrà sovrintendere all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si relazionerà con i responsabili delle squadre dei soccorritori.
Responsabilità dell’amministratore
L’amministratore riveste il ruolo di rappresentante legale del condominio e per tale ragione, per la sicurezza comune, è tenuto compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni della assemblea (art. 1130 ultimo comma c.c.). Ciò significa che, qualora si verifichi un incendio e si appuri che è stato cagionato dall’inottemperanza agli obblighi manutentivi, l’amministratore ne risponderebbe penalmente.
Tempistiche
La scadenza per l’adozione delle nuove disposizioni antincendio e di quelle che garantiscono l’esodo dall’edificio in totale sicurezza in caso di incendio è prevista entro il 6 maggio 2021.
Entro maggio 2021, sarà obbligatoria l’installazione:
- degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (per le altezze antincendio superiori a 54 metri)
- dei sistemi di allarme vocale (per le altezze antincendio superiori agli 80 metri).
