Il rendiconto condominiale, ai sensi dell’articolo 1130-bis c.c., contiene: “contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica”.
Di seguito ci occuperemo di delineare le caratteristiche che costituiscono un rendiconto “perfetto”.
Obblighi in materia di rendiconto condominiale
Per dare conto della gestione contabile del condominio è necessario che il rendiconto segua le seguenti regole:
- Essere accompagnato da diversi documenti che se non presenti possono causarne l’invalidità. Tra questi elementi abbiamo:
- Il registro di contabilità all’interno del quale l’amministratore dovrà annotare tutte le somme incassate ed erogate durante il suo mandato. Ogni somma dovrà essere annotata in ordine cronologico entro trenta giorni dalla rilevazione dei movimenti;
- Un riepilogo finanziario;
- Una nota esplicativa sulle modalità di gestione, sui rapporti in corso e sui carichi pendenti.
- Alla fine di ogni anno contabile andrà convocata un’assemblea dedicata all’approvazione del rendiconto condominiale. L’assemblea ha inoltre la facoltà di nominare, in ogni momento, un revisore che verifichi la contabilità del condominio.
- Una volta compilato il rendiconto condominiale dovrà essere conservato per i successivi dieci anni. Ogni condomino ha il diritto di prendere visione della documentazione e di farne una copia.
- Per garantire la trasparenza della gestione l’amministratore ha l’obbligo di far transitare le somme in entrata e in uscita attraverso un apposito conto corrente (bancario o postale) intestato al condominio.
Per quanto riguarda il punto 4, le procedure di richiesta e presa visione della documentazione a volte possono rivelarsi essere piuttosto lunghe: prendere appuntamento con l’amministratore, fare domanda dei documenti, farsi fare una copia, ecc…
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Quale criterio scegliere per redigere il rendiconto condominiale?
Per poter redigere un rendiconto condominiale bisogna scegliere un criterio contabile. I criteri contabili si dividono in: criteri di cassa e criteri di competenza.
- Il criterio di cassa: mostra numericamente le entrate e le uscite del periodo preso in considerazione. Si parla cioè de flusso finanziario.
- Il criterio di competenza: impone di considerare tutti i costi e i contributi relativi a un determinato anno solare, in questo caso non si considerano gli elementi di introito ed esborso relativi al periodo di bilancio.
La legge non impone di usare un criterio piuttosto che un altro, sta quindi alla discrezione di ogni amministratore scegliere il criterio più opportuno. Va detto che in linea generale si è soliti utilizzare il criterio di cassa.
Le gravi irregolarità
L’articolo 1129 c.c. chiarisce che per gravi irregolarità l’amministratore di condominio può essere revocato. Tra queste irregolarità vengono annoverate anche quelle relative all’omessa compilazione e approvazione del rendiconto condominiale. Se per qualsiasi motivo il rendiconto manca in uno dei suoi elementi fondamentali o non viene fatto approvare in sede assembleare ne risponderà direttamente l’amministratore. La revoca può essere fatta dall’Autorità Giudiziaria, con un apposito atto, subito dopo la verifica delle gravi irregolarità legate al rendiconto.