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Prevenzione incendi in condominio

La prevenzione degli incedi è uno dei temi più importanti da affrontare all’interno del condominio. In linea di massima rientrano nella disciplina della prevenzione incendi tutte quelle attività volte ad evitare l’insorgenza di un incendio e a limitarne le possibili conseguenze. Sarà dunque compito dell’amministratore verificare e adeguare il condominio a tali disposizioni.

Le attività sottoposte alla prevenzione incendi

Il d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 noto come “Regolamento per la disciplina di procedimenti relativi alla prevenzione incendi” va a elencare le attività soggette alla disciplina. Nello specifico vengono individuate tre categorie (A, B, C) distinte in base al livello di rischio al quale sono potenzialmente soggette. Vediamo nello specifico le tre categorie:

  • Nella categoria A: sono state inserite quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento. Queste sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e quindi di rischio. Tale giudizio è legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento e ai quantitativi di materiale presente.
  • Nella categoria B: sono state inserite, come tipologia, le stesse attività della categoria A. Ciò che realmente caratterizza queste attività e le differenzia è un maggiore livello di complessità e l’assenza di una specifica regolamentazione tecnica.
  • Nella categoria C: sono state inserite le attività con un alto livello di complessità indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica o meno.

La documentazione

Il Regolamento oltre a classificare le attività in base alla pericolosità chiarisce anche quali siano gli obblighi da rispettare affinché possa essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Per le attività nella categoria A è sufficiente presentare al Comando Provinciale dei VV.F., prima di dare inizio all’attività di prevenzione incendi, una SCIA antincendio (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Questa deve riportare: la firma di un tecnico abilitato, la documentazione, la certificazione e i grafici relativi all’attività. Una volta presentati questi documenti il Comando ha l’obbligo di verificarne l’attendibilità e di rilasciare la ricevuta che dà il via libera all’inizio dei lavori.  È bene specificare che nonostante il rilascio della ricevuta il Comando Provinciale dei VV.F. potrebbe effettuare sopralluoghi di verifica su richiesta e/o a campione.

Per le attività in categoria B vi è l’obbligo di presentare l’istanza di approvazione del progetto, prima di dare inizio ai lavori, oltre alle procedure già presenti nella categoria A.

Per le attività in categoria è obbligatorio possedere il CPI (Certificato Prevenzione Incendi) prima di dare inizio ai lavori.

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Le regole in condominio

Riguardo alle parti comuni dell’edificio in condominio, bisogna innanzitutto chiarire che gli riguardanti la costruzione secondo norme antincendio si riferiscono ad edifici, di nuova costruzione o soggetti a sostanziali modifiche, di altezza uguale o superiore a 12 m.  L’ “altezza antincendio” è quella che si calcola misurando le distanze esistenti tra il piano terra all’apertura inferiore dell’ultimo piano abitabile.

Per quanto riguarda invece la presenza di estintori in condominio la legge ne prescrive l’obbligatorietà solo negli edifici di altezza superiore a 32 m. Qualora si decidesse, in sede assembleare, di apporli anche in uno stabile meno alto, spetterebbe all’amministratore di condomino occuparsi della richiesta e della manutenzione. Per la manutenzione degli estintori bisogna far riferimento alla norma UNI 9994 del 2013 che la prevede con cadenza semestrale. Il relativo costo della manutenzione deve essere inserito dall’amministratore nel preventivo annuale di gestione.