La disciplina riguardante il parcheggio condominiale ha raggiunto il pieno compimento attraverso la Riforma del condominio 220/2012. In particolare, l’articolo 1117 c.c. ha aggiunto ufficialmente le aree destinate ai parcheggi tra le parti comuni del condominio.
Tipologie di parcheggio condominiale
Il parcheggio condomiale può assumere diverse configurazioni in base alla:
- natura stabilita in fase di costruzione;
- relaizzazione ex novo di spazi adibiti a tale scopo;
- modifica della destinazione d’uso di una parte comune.
Da questa disinzione derivano differenti categorie di parcheggio come: il box auto, i parcheggi delimitati a strisce e i parcheggi liberi.
L’uso del giardino e del cortile condominiale
La giurisprudenza si è espressa anche in merito alla possibilità di utilizzare il giardino e il cortile condominiale come parcheggio.
Per quanto riguarda il cortile comune viene definita pacifica l’utilizzabilità come parcheggio in quanto “rientra quella di consentire ai condomini l’accesso a piedi o con veicoli alle loro proprietà, di cui il cortile costituisce un accessorio, nonché la sosta anche temporanea dei veicoli stessi, senza che tale uso possa ritenersi condizionato dall’eventuale più limitata forma di godimento del cortile comune praticata nel passato” (Cass. n. 13879/2010).
Tra le parti comuni destinate a parcheggio vi rientra anche il giardino condominiale come stabilito dall’articolo 1120 c.c. che impedisce esclusivamente di apportare modifiche al decoro architettonico dell’edificio. L’articolo in questione recita: “non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune, ed anzi da essa, derivando una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini” (Cass. n. 15319/2011).

Uso e turnazione dei parcheggi in condominio
La giurisprudenza ha ufficialmente inserito il parcheggio tra le parti comuni dell’edificio, ne consegue che ogni condomino ha il diritto di godere della cosa comune in egual misura come stabilito dall’art. 1102 c.c.
Questo articolo vieta inoltre di rivendicare dei diritti in base alle quote di proprietà o ai millesimi nel caso in cui il parcheggio sia libero o delimitato da righe bianche. La situazione cambia nel momento in cui si parla di box auto che devono sottostare alle regole della proprietà del bene.
Un altro elemento da considerare quando si parla di parcheggi condominiali condivisi è il numero di questi in relzione a quello dei condomini auto muniti. Può verificarsi, infatti, l’eventualità in cui un condominio non possegga il numero necessario di parheggi per tutti i condomini. In questo caso, chi ha il diritto di usufruirne?
Per rispondere a questa domanda la giurisprudenza ha legittimato la disciplina turnaria per l’utilizzo dei parcheggi condominiali in modo da garantire un godimento equo del bene.