Il supercondominio si costituisce nel momento in cui due o più edifici hanno dei beni o dei servizi in comune. Il supercondominio data la sua composizione particolare viene chiamato anche condominio orizzontale o condominio complesso. Quando parliamo di beni e servizi in comune intendiamo ad esempio: un giardino, un cortile, un parcheggio, i servizi d’illuminazione o di riscaldamento e il portiere.
La costituzione dunque è subordinata alle modalità di costruzione degli edifici e non ad una decisione presa in assemblea condominiale.
I beni e i servizi oltre a dover essere in comune tra gli edifici devono avere un rapporto di accessorietà con gli edifici. Per accessorietà s’intende che i beni e i servizi in questione devono servire in egual modo tutti gli edifici che fanno parte del supercondominio.
I costi
Come avviene per un condominio classico le spese per le parti comuni vengono ripartite in base ai millesimi di proprietà tra tutti i condomini dei vari edifici. Essendo il condominio e il supercondominio due realtà separate ogni edificio avrà due tabelle millesimali: una relativa alle spese del supercondominio e una relativa alle spese del singolo condominio.
Chi fa l’amministratore?
La carica di amministratore del supercondominio può essere ricoperta sia dall’amministratore dei singoli condomini che da un individuo differente. Come accade in un normale condominio l’amministratore verrà eletto a maggioranza in sede assembleare. Una volta eletto l’amministratore dovrà limitarsi ad occuparsi delle questioni riguardanti la gestione del supercondominio. Ogni cambiamento o decisione verrà valutata e approvata nell’assemblea condominiale.
Si può sciogliere un supercondominio?
Il supercondominio può essere sciolto in modo tale che le varie parti che lo compongono si costituiscano come edifici autonomi.
La possibilità di scioglierlo sussiste anche se rimangono in comune alcuni beni o servizi. In questo caso sarà possibile gestire le parti in comune grazie ad un’apposita convenzione.
Un altro caso in cui si può procedere allo scioglimento si verifica quando vengono fatti dei lavori di modifica agli stabili. Per procedere all’esecuzione di tali lavori sarà necessaria l’approvazione di almeno due terzi dei millesimi in sede assembleare.
Due diverse maggioranze a seconda dei casi:
- In assemblea condominiale: maggioranza degli intervenuti con almeno la metà dei millesimi;
- Dall’autorità giudiziaria: con la domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio che vuole dividersi dal supercondominio. In linea generale il giudice non approverà la mozione se risulterà impossibile costituire porzioni di edifici autonomi.