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Energia elettrica condominiale: iva al 22%

Una delle principali domande che vengono poste riguardano l’energia elettrica condominiale e in particolare: che aliquota viene applicata? Se per l’uso domestico è prevista un’agevolazione sull’aliquota al 10%; per l’energia elettrica condominiale è prevista al 22%, questo perché è considerata parte comune del condominio. 

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Tra l’energia elettronica condominiale e quindi destinata all’uso comune, rientrano: l’illuminazione delle scale, gli ascensori, il cancello elettrico, l’illuminazione del giardino condominiale ecc. Questa viene pagata con un’aliquota ordinaria e per cui al 22%.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato questa disposizione con la risposta n.3 del 4/12/2018 ad una richiesta di consulenza giuridica pubblicata sul suo portale.

Un’associazione ha sollevato il dubbio, convinta che nel caso si tratti di un condominio prevalentemente residenziale le spese per l’energia elettrica condominiale debbano avere la stessa aliquota delle bollette domestiche. L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’istanza negando la possibilità di pagare l’aliquota al 10% , esclusiva dei singoli appartamenti.

Energia elettrica condominiale: iva al 22%

Già in passato aveva indicato chi può beneficiare dell’aliquota ridotta specificando che è rivolta esclusivamente: “Alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzante del requisito della residenzialità, con esclusione delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture non residenziali, sia pubbliche che private (cfr. circolare n. 82/E del 1999)“.

Cosa si intende per uso domestico 

A volte risulta confusionaria la distinzione tra parti comuni e uso domestico, queste due dimensioni a volte si intrecciano se si parla di condomini.

Cosa si intende per uso domestico dell’energia elettrica? 

L’Agenzia delle Entrate limita l’espressione “uso domestico” all’impiego dell’energia nelle abitazioni familiari in strutture analoghe a carattere collettivo e residenziale. Perciò non sono incluse le strutture non residenziali sia pubbiche che private. 

La fornitura di energia elettrica è fatturata distintamente e a ogni unità immobiliare (a prescindere dalla destinazione d’uso). Mentre per la fornitura di energia elettrica condominiale e quindi per il funzionamento delle parti comuni è fatturata direttamente allo stesso condominio.