Nessun commento

Condomino moroso: cosa bisogna fare?

Si definisce moroso il condomino che non ha corrisposto la sua parte di oneri condominiali. Una delle innovazioni apportate dalla riforma del condominio (220/2012) riguarda proprio la figura del condomino moroso. Tale riforma si occupa di individuare i diritti e i doveri delle parti coinvolte in una situazione di morosità.

I poteri dell’amministratore 

L’amministratore acquisisce, grazie alla riforma del condominio, la capacità di recuperare i crediti condominiali senza previa autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale. Inoltre viene abolito l’obbligo da parte dell’amministratore di mettere in mora il condomino inadempiente.

In base all’articolo 63 c.c. disp att. l’amministratore di condominio può ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti del condomino moroso che, a sua volta, può opporsi.

Abbiamo già detto che l’amministratore ha la facoltà di agire nei confronti del condomino moroso, esiste però un termine entro il quale tutto ciò è consentito. L’amministratore ha tempo sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale per agire contro il condomino moroso.

Un’altra facoltà riconosciuta all’amministratore può essere considerata una misura cautelare. Questa  permette di sospendere l’utilizzo, da parte del condomino moroso, dei servizi comuni destinati a godimento separato.

condomino moroso: cosa fare?

Se il debito del condomino moroso è verso terzi? 

Fino ad ora ci siamo occupati di descrivere quale azioni possono essere intraprese se il condomino si rende moroso.

Adesso è opportuno soffermarci sulle caratteristiche degli obblighi nei confronti di terzi. La legge stabilisce che i condomini debbano corrispondere l’ammontare del debito in misura ai millesimi di proprietà posseduti.

Poniamo il caso però che una ditta abbia eseguito dei lavori per un condominio e che la maggior parte dei condomini abbia pagato la sua quota. Nel momento in cui la ditta non rientra del credito, a causa di un condomino inadempiente, la legge dice che sarà compito dell’amministratore fornire il nome del condomino moroso a questa. Una volta ricevuto il nome del condomino moroso la ditta potrà procedere con la sua “previa escussione”.