In termini assoluti il 77,5% si è detto favorevole, la percentuale si abbassa vertiginosamente se il medico è il “vicino di casa”. I dati da un’indagine di Condexo.
Tamponi antigenici rapidi dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: lo prevede un accordo siglato a livello nazionale nell’ambito dei provvedimenti adottati per arginare i contagi da Covid-19. In Italia, come raccontano i dati del Ministero della Salute, sono in media 210.254 i tamponi giornalieri effettuati (dati 6-16 novembre 2020), con le cronache a raccontare di lunghe attese e code per sottoporvisi. Un sistema reputato “pessimo” da 6 persone su 10 del campione intervistato da Condexo, azienda nel campo del PropTech che si occupa di gestione integrata del condominio che ha condotto un’indagine sul tema. Se il 40% di coloro che hanno risposto al sondaggio non si è personalmente sottoposto ad alcun tampone, tra chi ha dovuto effettuare il test per il Coronavirus il 59% ritiene l’attuale sistema “pessimo”; il 33% lo giudica ‘buono’ perchè “non ha riscontrato particolari problemi nell’effettuare un tampone o un test”. ‘Eccellente’ solo per l’8%.
Non un caso dunque che il 77,5% degli intervistati si sia detto favorevole ai tamponi rapidi da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Su un campione di duemila persone ben 1550 sono convinte che “tutte le iniziative di screening siano utili nel tentativo di limitare i danni dell’epidemia da Covid-19”. Il 22,5% avrebbe invece preferito lasciare tale iniziativa alle Asl, attraverso le postazioni drive-in, negli ospedali e ai laboratori accreditati.
Ma visto che spesso gli studi dei medici di famiglia e pediatri di libera scelta si trovano all’interno di complessi condominiali, qualche timore emerge. Il mondo dei condòmini, quello sondato da Condexo, appare spaccato: se il 55% è favorevole ai tamponi negli studi medici situati nei condomini perchè indossando i dispositivi di protezione individuale risulta “un’iniziativa utile per lo screening”, allo stesso modo il 45% ha espresso la propria contrarietà perchè “non ci sarebbero spazi idonei al distanziamento” e “il via vai di persone potenzialmente positive al Covid-19 potrebbe essere pericoloso”.
E se i tamponi rapidi venissero effettuati in uno studio medico nel proprio condominio di residenza? E’ in questo caso che la percentuale dei favorevoli diminuisce ancora. Se il medico chiamato ad effettuare il tampone rapido per il Covid-19 è sostanzialmente il “vicino di casa” ad accettarlo “senza problemi” sarebbe il 42,5%. Trentacinque punti percentuali in meno rispetto ai favorevoli in assoluto. Il 35% pensa che la decisione spetti all’assemblea condominiale. Il 22,5% esprimerebbe invece la propria “netta” contrarietà.
Tamponi rapidi, l’allarme dei pediatri: “Tamponi nei condomini? Non c’è sicurezza”
“Leggendo le percentuali che sono state rilevate dal sondaggio, è evidente che è facile essere ben disposti su un qualsiasi provvedimento quando lo stesso non interessa direttamente se stessi, ma quando poi quella proposta è più vicina alla propria realtà allora non va più bene. Sicuramente eseguire i tamponi rapidi negli studi medici che si trovano all’interno di condomini – ha commentato i dati dello studio Condexo il dottor Patrizio Veronelli, vicesegretario Cipe Lazio e pediatra di libera scelta – risulta pericoloso in quanto si potrebbe allargare il contagio: l’indagine riguarda, infatti, per lo più asintomatici che potrebbero essere fonte di contagio con una carica virale alta. Molti lavori scientifici ci dicono che gli asintomatici possono essere infettanti per più del 50% delle persone che incontrano. La quasi totalità degli studi medici dei pediatri – sottolinea il medico – non hanno gli standard di sicurezza per poter eseguire i tamponi, tanto che è stata data la disponibilità ad eseguirli nelle aree che metteranno a disposizione le Asl. Anche qui però sorgono dei problemi per la realizzazione di quanto impone la Regione Lazio poiché, in questi luoghi i pediatri, saranno soli senza l’aiuto di un infermiere per il contenimento dei bambini che si devono sottoporre al test ed in più non ci sarà il supporto di personale amministrativo per svolgere la parte burocratica particolarmente complicata. Oltre ad essere soli, i pediatri dovranno indossare i dispositivi di protezione nell’area messa a disposizione senza un controllo che è necessario per la giusta vestizione, ugualmente per la svestizione e, soprattutto, per lo smaltimento di materiali biologici altamente pericolosi. Come se non bastasse – fa notare il dott. Veronelli – la formazione per noi medici è prevista attraverso filmati su youtube oppure opuscoli: un po’ come voler fare ‘le nozze con i fichi secchi’. La Regione Lazio pensa solo a fare annunci ma non mette in condizione gli operatori di lavorare in sicurezza. E questo vale anche per i bambini che si devono sottoporre al tampone”.
Il protrarsi della pandemia da Coronavirus ci obbliga a tenere dei comportamenti virtuosi per limitare le possibilità di contrarre il virus. Occorre fare attenzione tanto all’esterno, quanto all’interno dei nostri condomini. Nonostante tutti gli accorgimenti potrebbero comunque verificarsi casi di positività tra i nostri vicini di casa. Cosa bisogna fare in caso di un condomino positivo? Quali sono le azioni che deve mettere in pratica l’amministratore di condominio?
In questo articolo andiamo ad analizzare la normativa in vigore in materia di prevenzione del rischio Covid e come deve comportarsi l’amministratore di condominio.
Cosa può fare l’amministratore se un condomino è positivo?
Un condomino positivo potrebbe, involontariamente, aver utilizzato l’ascensore o aver toccato le parti comuni del suo condominio. Il condominio positivo al coronavirus non è tenuto a comunicare il suo stato all’amministratore, tantomeno ai suoi vicini di casa, ma è tenuto al rispetto della quarantena.
Tuttavia potrebbe comunicare all’amministratore del suo contagio al fine di poter sanificare le parti comuni del condominio. Occorre precisare che la sanificazione non è obbligatoria e che va effettuata da ditte specializzate. Le spese di sanificazione sono a carico del condominio.
Si raccomanda quindi di osservare sempre le prescrizioni fornite dalle autorità sanitarie per poter limitare la diffusione del virus: Lavare spesso le mani, utilizzare gel igienizzante, indossare sempre la mascherina e rispettare il distanziamento sociale.
Quali sono le regole anti Covid da seguire in condominio?
In attesa di un vaccino che possa arginare il diffondersi della pandemia è bene continuare a tenere comportamenti virtuosi anche all’interno del nostro condominio, soprattutto se ci sono casi di positività.
Occorre prestare particolare attenzione alle parti comuni del condominio, dove è più probabile che il virus possa diffondersi: Ascensore, androne, cortile, scale, giochi comuni, sono alcuni dei luoghi più a rischio.
Covid e ascensore: i comportamenti da tenere
L’ascensore, come tutti gli spazi piccoli e senza areazione, è un luogo con alta contagiosità. Tuttavia basta rispettare alcune semplici indicazioni per evitare di contrarre il virus.
Pulizia e sanificazione? Quali sono le differenze?
Per pulizia si intende la regolare rimozione di polvere e sporco con i classici detergenti.
Per igenizzazione si intende invece una pulizia più profonda con l’utilizzo di prodotti in grado di rimuovere gli agenti patogeni. Tuttavia questi prodotti (es. candeggina) non sono considerati disinfettanti, in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici.“
La disinfezione si ha quando vengono utilizzati prodotti specifici in grado di ridurre significativamente gli agenti patogeni presenti su oggetti o superfici.
La sanificazione, invece, è un processo volto a rendere un ambiente sano e privo di agenti patogeni.
La sanificazione deve essere effettuata da ditte specializzate e prevede l’utilizzo di presidi medico chirurgici. L’ascensore sottoposto a sanificazione verrà: Pulito, Igienizzato, disinfettato e areato. La sanificazione, tuttavia, va ripetuta frequentemente perché i suoi effetti non sono duraturi nel tempo.
Mascherina, distanziamento e pulsantiera
E’ assolutamente raccomandato prendere l’ascensore una persona alla volta, se non si è conviventi, indossando sempre la mascherina. Si raccomanda inoltre di non toccare la pulsantiera con le dita ma di utilizzare un oggetto per spingere i bottoni. Si può usare una chiave o il gomito, così da evitare il contatto diretto con oggetti che potrebbero trasmettere il virus di un possibile condomino che risulti positivo al coronavirus.
Il portiere e la consegna della posta
Il portiere potrà continuare a mantenere gli stessi orari di lavoro ma dovrà indossare sempre la mascherina e rispettare il distanziamento sociale. Anche i fornitori, che si recano in condominio per svolgere lavori di manutenzione straordinaria, dovranno sempre rispettare le indicazioni previste indossando sempre i dispositivi di protezione individuale: Mascherina e guanti monouso.
Per quanto riguarda la consegna della posta, secondo le linee guida di Poste Italiane, deve essere effettuata senza firma né da parte dei condomini né da parte del portiere. Anche la consegna dei pacchi è preferibile che avvenga senza il contatto diretto tra il postino o il corriere e il destinatario.
Smaltimento dei rifiuti
Un condomino positivo al coronavirus dovrà fare attenzione alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Il Ministero della Salute ha emanato delle linee guida che devono essere seguite dalle persone positive o in quarantena per conferire correttamente i rifiuti prodotti nelle loro abitazioni.
Se sei positivo o in quarantena obbligatoria: ▪ Non differenziare più i rifiuti di casa tua. ▪ Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale. ▪ Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata. ▪ Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata. ▪ Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo. ▪ Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani. ▪ Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata. ▪ Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.
L’assemblea condominiale con condòmini positivi
Abbiamo già visto in questo articolo che con l’ultimo DPCM relativo alle misure di contenimento da Covid-19 le assemblee condominiali in presenza non sono vietate in linea generale. Sono pienamente legittimate le assemblee in videoconferenza, dove può partecipare anche un eventuale condomino positivo al coronavirus, azzerando quindi le possibilità di contrarre il virus.
Il già citato DPCM del 3 novembre 2020 ha di fatto istituito delle diverse aree di criticità nel Paese: Gialle, Arancioni e Rosse. Ogni area avrà delle diverse misure di contenimento a livello regionale, che vanno ad influire anche sullo svolgimento dell’assemblea condominiale in presenza. Le aree possono variare in base all’evolversi della situazione contagi. Vediamo di seguito le differenze in base all’ara di criticità.
Assemblea di condominio in Zona Rossa
Attualmente rientrano nella Zona Rossa le seguenti Regioni: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle D’Aosta. In queste Regioni è fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale. Sembra cosi essere legittimato anche lo spostamento per poter partecipare all’assemblea, al pari di una comprovata esigenza per motivi lavorativi, di salute o necessità.
Assemblea di condominio in Zona Arancione
Sono nella Zona Arancione le seguenti Regioni: Sicilia, Puglia, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria, Marche, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Cosi come per le zone rosse, anche in quelle arancioni è fortemente consigliato svolgere le riunioni condominiali in modalità a distanza, senza tuttavia essere previsto un divieto di svolgerle in presenza.
Assemblea di condominio in Zona Gialla
Ad oggi, 17 novembre 2020, le Regioni Gialle sono: Sardegna, Molise, Lazio, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. In queste Regioni le norme sono meno restrittive ma nonostante questo è comunque fortemente consigliato svolgere le riunioni condominiali in modalità a distanza.
Le 10 regole da seguire in condominio per limitare il contagio da Coronavirus
Abbiamo visto come le regole da seguire, negli spazi comuni del nostro condominio, risultano essere molto chiare e semplici, ma necessarie affinché si limiti la diffusione del virus Covid-19 e che si abbia un condominio positivo al coronavirus.
Di seguito un facile riepilogo che ci aiuterà a mantenere dei comportamenti corretti:
Spazio
Cosa fare
Parti comuni
Indossare la mascherina
Cortile e Androni
Evitare assembramenti
Giochi ad uso comune
Igienizzazione prima dell'uso
Pulsantiera e Corrimano
Utilizzare guanti o igienizzare le mani prima e dopo il contatto
Ascensore
Utilizzare uno alla volta (se non conviventi o minori o anziani) con mascherina e guanti
Rifiuti
Se positivi o in quarantena mettere tutti i propri rifiuti in due o tre sacchetti di plastica resistenti, chiusi uno sull’altro con doppio nodo e gettarli nell’indifferenziata.
Portiere
Mantiene gli stessi orari utilizzando sempre i dispositivi di protezione individuale
Fornitori
Per gli interventi in condominio dovranno sempre utilizzare mascherina e guanti
Pulizie
Le imprese di pulizie è bene che utilizzino prodotti per la sanificazione degli spazi comuni
Posta e Pacchi
Raccomandate e pacchi possono essere ritirati senza bisogno di firma
Con il mese di ottobre siamo entrati in una nuova fase della pandemia legata al Coronavirus. Nel corso del mese sono stati firmati 3 differenti decreti per fronteggiare l’emergenza: 13 ottobre, 18 ottobre e 24 ottobre 2020. In nessuno di questi nuovi decreti è stata espressamente trattata la fattispecie dell’assemblea condominiale, ma vediamo come loro interpretazione può essere applicata anche al condominio.
Con il decreto del 13 ottobre 2020 n. 126, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, viene prevista la possibilità di convocare assemblee di condominio in modalità on line.
Alla legge 126 del 13 ottobre 2020 possiamo aggiungere la circolare del Ministero degli Interni N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, del 20 ottobre, relativa al DPCM del 18 ottobre 2020. La circolare contiene la seguente dicitura: “Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc”. In questo caso non è fatto divieto di svolgimento in presenza, ma si raccomanda fortemente di svolgerle da remoto.
L’ultimo decreto, in ordine di tempo, è quello firmato il 24 ottobre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″. Come nella circolare Ministeriale del 20 ottobre 2020, anche nel nuovo DPCM del 24 ottobre si legge, all’articolo 9: “è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.
In conclusione, ad oggi, è possibile svolgere le riunioni condominiali in presenza, nel rispetto delle linee guida contro il contagio, ma si raccomanda fortemente di svolgerle da remoto.
A partire dal 4 marzo 2020 si sono susseguiti diversi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri volti a contrastare la diffusione del Coronavirus. Questi dapprima hanno di fatto vietato la possibilità di svolgere le assemblee condominiali in luoghi fisici. L’impossibilità viene però superata nei mesi a seguire grazie alle precisazioni riportate nelle FAQ sul Covid-19, dove nella sezione Riunioni, alla risposta 1 troviamo che: “le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere”, dove viene cosi legittimata completamente la possibilità di svolgere l’assemblea condominiale in videoconferenza e con i nuovi DPCM che, come abbiamo visto, prevedono anche le riunioni in presenza.
E’ possibile portare un pò di novità anche alla più classica delle attività condominiali? In un periodo di forti restrizioni come questo è necessario adottare misure che contribuiscano alla salvaguardia dei condòmini.
Cos’è l’assemblea condominiale
L’assemblea condominiale è, secondo la legge, il secondo organo del condominio dopo l’amministratore. Ogni condomino ha il diritto di parteciparvi e prendere le decisioni comuni. L’assemblea condominiale di norma viene svolta di persona, in orari e luoghi prestabiliti. Ai tempi di oggi, con lo sviluppo di varie innovazioni tecnologiche, ci si domanda se sia possibile svolgere l’assemblea condominiale online. Nell’articolo elencheremo le varie normative e presenteremo la nostra versione dell’assemblea online.
Condexo: assemblea condominiale online
Condexo ha sin da subito accolto la possibilità di convocare le assemblee condominiali in modalità “smart”. Sono stati effettuati dei sondaggi tra i condòmini, per verificare che tutti avessero gli strumenti tecnici idonei per poter partecipare all’assemblea. Successivamente sono stati avviati dei tutorial con chi ne faceva richiesta per testare la piattaforma che verrà utilizzata per svolgere l’assemblea condominiale in videoconferenza. Condexo grazie alla sua esperienza ha dotato tutti i suoi condomini di un sistema semplice, intuitivo e veloce che permetta ad ogni condomino di partecipare all’Assemblea online. Il tutto seguendo le normative elencate nei paragrafi successivi. Vediamo come:
Invio della convocazione dell’assemblea secondo l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile;
Invio dell’invito tramite mail/numero di telefono per partecipare all’assemblea che si svolgerà attraverso il servizioZoom;
Gestione deleghe, discussione dei punti all’ordine del giorno e votazioni;
Redazione in diretta del verbale di condominio che verrà firmato dall’amministratore e inviato ad ogni condòmino.
Cosa dice la normativa?
L’articolo 1136 c.c. subordina la validità delle decisioni che vengono prese in sede di assemblea condominiale al numero dei suoi partecipanti. Questo infatti richiede, in seconda convocazione, la partecipazione di un numero di condomini che rappresenti un terzo del valore dell’edificio. Bisogna chiarire però, che l’articolo 1136 c.c. non precisa se la partecipazione debba essere fisica o possa essere anche virtuale.
Ulteriori elementi che legittimano questa versione remota dell’assemblea riguardano una sentenza della Corte di Cassazione:
Le figure del presidente e del segretario non sono necessarie. Sul punto, si cita un estratto della sentenza di Cassazione Civile n. 27163/2017: “proprio perché la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non è prevista da alcuna norma (come anche la redazione per iscritto del verbale che non incida su diritti reali immobiliari), le eventuali irregolarità formali relative alla nomina del Presidente e del segretario dell’assemblea dei condomini non comportano l’invalidità delle delibere dell’assemblea”.
La sottoscrizione del verbale da parte del presidente e del segretario non è obbligatoria. Si riporta un ulteriore estratto della sentenza di Cassazione Civile n. 27163/2017: “Tanto meno sussiste, prima come dopo la Riforma del 2012, una disposizione di legge che prescriva (a differenza di quanto il Codice civile fa all’art. 2375, per le deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni) che le delibere dell’assemblea dei condomini debbano constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario”.
Di quali strumenti tecnici c’è bisogno?
Per poter partecipare all’assemblea di condominio in videoconferenza tutti i partecipanti devono essere dotati di un telefono, possibilmente smartphone, o un PC o un Tablet. Questi dispositivi dovranno inoltre potersi connettere ad internet per poter avviare la videoconferenza.
Videoconferenza: come funziona?
L’assemblea condominiale online necessità, come abbiamo detto, di una piattaforma adeguata dove possano collegarsi contemporaneamente i convocati, numero di persone che varia da condominio a condominio ma che, senza dubbio, prevede almeno 10 partecipanti.
Regole da definire
Prima di svolgere l’assemblea online è bene definire delle regole da seguire per gestire al meglio la riunione da remoto. L’amministratore dovrà definire e accertarsi che:
Tutti i condòmini siano in grado di partecipare alla videconferenza e che gli venga ricordato qualche giorno prima della stessa;
Che l’assemblea di condominio sia comunque convocata in un luogo fisico in prima e seconda convocazione;
Il verbale deve contenere tutti i partecipanti e le relative votazioni, come per la presenza fisica.
Piattaforma idonea
Condexo ha deciso di utilizzare l’applicazione Zoom: un software che permette di svolgere l’assemblea condominiale in videoconferenza gratuita. La videoconferenza consente di far connettere virtualmente con audio e video e in tempo reale, due o più persone che si trovano in luoghi diversi, con lo scopo di farle comunicare tra loro. Partecipare a una videoconferenza Zoom è molto semplice, di seguito le istruzioni per partecipare e sfruttare al massimo gli strumenti a disposizione.
Istruzioni videoconferenza con Zoom Meeting
Il software Zoom oltre ad offrire la classica modalità di videoconferenza, offre molteplici strumenti che permettono di rispondere a diverse necessità, legate alla tipologia di conferenza o assemblea che si sta svolgendo. Vediamo passo passo come partecipare a una conferenza Zoom.
Accettare un invito Zoom da telefono, tablet o computer
Hai ricevuto un invito a un’assemblea Zoom ma non sai cosa fare? Segui questi semplici passaggi:
Installare l’app sul proprio dispositivo andando su https://zoom.us/download e cliccando sul primo bottone di DOWNLOAD o utilizzare il proprio browser internet (Chrome, Mozilla, Safari);
2. Cliccare sul link di invito ricevuto e inserire la password (se prevista). Si aprirà in automatico l’applicazione se scaricata (Apri zoom.us) o si dovrà dare l’ok per entrare (click here).
Si può anche scaricare l’app dopo il click sull’invito (download & run Zoom)
3. Inserire il proprio nome (Es: Gianni Rossi) nel campo di testo apposito e fare click sul pulsante Join. Non è necessario creare un account se si vuole solo partecipare a meeting creati da altri utenti;
4. Accettare le condizioni d’uso della piattaforma, premendo sulla voce I Agree nel riquadro apertosi, e concedere all’app i permessi necessari per funzionare correttamente, nello specifico quelli relativi l’accesso alla fotocamera e al microfono ( Utilizzare il microfono? Consenti);
Funzionalità di Zoom Meeting
All’interno delle riunioni create con Zoom sono predisposte diverse funzionalità veramente interessanti, che consentono di svolgere al meglio un’assemblea condominiale con numerosi partecipanti.Una volta collegati comparirà la schermata con i partecipanti all’assemblea. La schermata sarà interattiva e sarà possibile utilizzare alcuni comandi come:
Attiva/Disattiva audio e/o video cliccando sulle icone Microfono o Videocamera in basso a sinistra dello schermo;
Condividi lo schermo: per mostrare agli altri partecipanti il proprio schermo del computer o del telefono (Es: mostrare un documento PDF che si ha sul computer);
Chat: per scrivere messaggi di testo durante l’assemblea. Saranno visibili in una chat sul lato destro della schermata
Alzata di mano: Zoom riconosce chi alza la mano all’interno dell’assemblea e lo segnala a chi gestisce il meeting, il quale potrà dare la parola;
Registrazione: ogni conferenza può essere registrata e salvata in formato MP4.
Partecipare con una chiamata urbana a un meeting Zoom
Con Zoom è anche possibile accedere a un’assemblea in videoconferenza utilizzando la semplice chiamata telefonica, questo per dare la possibilità anche a chi non dispone di una connessione internet di interagire in assemblea.
Vediamo come funziona il meeting Zoom da telefono:
Chiamare il seguente numero urbano: 06 94806488
Seguire le istruzioni in inglese. Quando si sentirà la seguente frase “Enter your meeting ID followed by hash” (Inserire l’id della riunione seguito da cancelletto) inserire l’ID del meeting seguito da #: 000 0000 0000#
A questo punto la voce guida chiederà in che modalità si intende partecipare. Dopo la frase sarà sufficiente cliccare di nuovo su #:– If you’re a meeting host please enter your host key followed by # (Se sei un amministratore, per favore digita il tuo pin seguita da #) – If you’re a participant, please press hash to continue (Se sei un partecipante, per favore digita # per continuare)
A questo punto si potrà partecipare alla conferenza come se si stesse effettuando una classica chiamata telefonica.
Assemblea condominiale online: possibilità e limiti
Come abbiamo già affermato l’articolo 1136 c.c. non specifica se i partecipanti all’assemblea condominiale debbano essere presenti solo fisicamente oppure no, e la sentenza della Corte di Cassazione esclude l’obbligo di nomina e firma del presidente e del segretario. Detto questo è sempre più chiara la possibilità da parte dell’amministratore di continuare le proprie attività utilizzando un mezzo innovativo come l’assemblea di condominio online. Qualora la sperimentazione di tale mezzo fosse apprezzata dai condòmini si potrà decidere di adottarla come prassi, includendola nel regolamento di condominio. Partendo da questo presupposto possiamo affermare che, qualora tutti i condòmini fossero d’accordo, si potrebbe specificare nel regolamento condominiale la legittimità dell’assemblea condominiale online anche dopo il periodo di emergenza in cui ci troviamo.
Le uniche difficoltà legate a tale strumento sarebbero dunque:
Far pervenire a tutti i partecipanti la convocazione e le deleghe secondo le imposizioni di legge;
L’accesso da parte dei condòmini ad una rete internet.
Condexo, come azienda esperta di gestione condominiale, con il Premio “Giovane amministratore 2020”, ha deciso di mettere a disposizione una borsa di studio dal valore di 20mila euro per gli amministratori di condominio con un’età inferiore ai 40anni.
“Giovane amministratore 2020”, cos’è?
Una borsa di studio destinata a giovani amministratori di condominio per sostenere la loro formazione e aiutarli nell’avvio della professione. Condexo, startup nel mondo del propetch nata con l’obiettivo di semplificare la vita di amministratori, condomini e fornitori grazie ad un sistema integrato di gestione del condominio, promuove il premio“Giovane Amministratore 2020”.
Un riconoscimento per l’amministratore di condominio under 40 che dimostri best practice nella gestione “smart” dei propri condomini e che abbia valide idee per accelerare l’evoluzione del condominio tradizionale in digitale. In palio per il vincitore del contest “Giovane Amministratore 2020”, un premio dal valore di 20mila euro che comprende:
l’equivalente di 2.000 euro di campagna pubblicitaria attraverso i canali Condexo;
15 ore di mentoring sulla professione.
A chi è rivolto
Il premio “Giovane amministratore 2020” è rivolto a chi:
è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
abbia frequentato un corso di formazione iniziale della durata di almeno 72 ore o sia in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale per amministratore di condominio nell’anno 2020;
non abbia compiuto 40 anni alla data del 15.11.2020.
Per concorrere al premio il candidato dovrà redigere un elaborato scritto, di massimo cinque pagine, sul seguente tema: “L’evoluzione del condominio tradizionale: quali strumenti il mondo digitale offre alla gestione del condominio. Il candidato illustri, in un massimo di quattro pagine, gli strumenti digitali attualmente a disposizione dell’amministratore di condominio, dei quali eventualmente si avvale narrando la propria esperienza professionale, e una o più idee su come la tecnologia può aiutare l’amministratore nella gestione del condominio”.
Ma vediamo il regolamento nel dettaglio..
Il regolamento
Condexo srl ha creato il Premio “Giovane Amministratore 2020”, rivolto agli amministratori di condominio under40, con lo scopo di sostenere la loro formazione e aiutarli nell’avvio della professione.
Requisiti dei candidati
Per concorrere al Premio “Giovane Amministratore 2020” promosso da Condexo è necessario possedere i seguenti requisiti:
essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
avere frequentato un corso di formazione iniziale della durata di almeno 72 ore o essere in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale per amministratore di condominio nell’anno 2020
non aver compiuto ancora 40 anni alla data del 15.11.2020
Modalità di partecipazione
Per concorrere al “Premio Giovane Amministratore” promosso da Condexo srl il candidato dovrà redigere un elaborato sul tema indicato. L’elaborato, da massimo 5 (cinque) pagine, dovrà essere inviato in formato PDF entro e non oltre le ore 23 del giorno 15/11/2020 esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo ufficiostampa@condexo.it. La consegna potrà ritenersi compiuta esclusivamente nel momento in cui il candidato riceverà una mail di risposta a conferma della ricezione. Qualora la mail di conferma non dovesse pervenire entro 5 giorni, il candidato dovrà contattare telefonicamente la segreteria al numero +393334204141 per verificare la sussistenza di eventuali problemi tecnici.
Titolo dell’elaborato
Il tema scelto per il Premio ‘Giovane Amministratore 2020’ è il seguente: “L’evoluzione del condominio tradizionale: quali strumenti il mondo digitale offre alla gestione del condominio. Il candidato illustri gli strumenti digitali attualmente a disposizione dell’amministratore di condominio, dei quali eventualmente si avvale, narrando la propria esperienza professionale, e una o più idee su come la tecnologia può aiutare l’amministratore nella gestione del condominio”
Ammontare del premio
Il premio ‘Giovane Amministratore 2020’ messo in palio da Condexo è del valore di 20mila euro e comprende: una postazione desk nel Wire Coworking Space (Ex Mulini Buondi – via Baccio Baldini, 12 – Roma) per 12 mesi; 12 mesi di software Condexo a disposizione; l’equivalente di 2.000 euro di campagna pubblicitaria attraverso i canali Condexo e 15 ore di mentoring sulla professione.
Criteri di valutazione
Gli elaborati saranno letti e valutati da una commissione appositamente costituita, sulla base di diversi criteri di analisi. Saranno valutate, in particolare, la completezza espositiva e l’originalità delle idee proposte. Si specifica che sarà elemento di valutazione positiva la capacità del candidato di esporre le esperienze nell’ambito del condominio digitale maturate nell’esercizio della professione. Il giudizio della commissione è insindacabile e non dovrà essere motivato.
La presentazione della candidatura implica l’accettazione del Regolamento del Premio “Giovane Amministratore 2020”.
A partire dal 4 marzo 2020 si sono susseguiti diversi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri volti a contrastare la diffusione del Coronavirus. Questi hanno di fatto vietato la possibilità di svolgere le assemblee condominiali in luoghi fisici. L’impossibilità viene però superata grazie alle precisazioni riportate nelle FAQ sul Covid-19, dove nella sezione Riunioni, alla risposta 1 troviamo che: “le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere”. Viene cosi legittimata completamente la possibilità di svolgere l’assemblea condominiale online.
Assemblea condominiale online
Condexo ha sin da subito accolto la possibilità di convocare le assemblee condominiali in modalità “smart”, ve ne abbiamo già parlato in questo articolo. Sono stati effettuati dei sondaggi tra i condòmini Condexo, per verificare che tutti avessero gli strumenti tecnici idonei per poter partecipare all’assemblea. Successivamente sono stati avviati dei tutorial con chi ne faceva richiesta per testare la piattaforma che verrà utilizzata per svolgere l’assemblea condominiale in videoconferenza.
Di quali strumenti tecnici c’è bisogno?
Per poter partecipare all’assemblea di condominio in videoconferenza tutti i partecipanti devono essere dotati di un telefono, possibilmente smartphone, o un PC o un Tablet. Questi dispositivi dovranno inoltre potersi connettere ad internet per poter avviare la videoconferenza.
Videoconferenza: come funziona?
L’assemblea condominiale online necessità, come abbiamo detto, di una piattaforma adeguata dove possano collegarsi contemporaneamente i convocati, numero di persone che varia da condominio a condominio ma che, senza dubbio, prevede almeno 10 partecipanti.
Regole da definire
Prima di svolgere l’assemblea online è bene definire delle regole da seguire per gestire al meglio la riunione da remoto. L’amministratore dovrà definire e accertarsi che:
Tutti i condòmini siano in grado di partecipare alla videconferenza e che gli venga ricordato qualche giorno prima della stessa;
Che l’assemblea di condominio sia comunque convocata in un luogo fisico in prima e seconda convocazione;
Il verbale deve contenere tutti i partecipanti e le relative votazioni, come per la presenza fisica.
Piattaforma idonea
Per questo Condexo ha deciso di utilizzare l’applicazione Zoom: un software che permette di svolgere l’assemblea condominiale in videoconferenza gratuita. La videoconferenza consente di far connettere virtualmente con audio e video e in tempo reale, due o più persone che si trovano in luoghi diversi, con lo scopo di farle comunicare tra loro. Partecipare a una videoconferenza Zoom è molto semplice, di seguito le istruzioni per partecipare e sfruttare al massimo gli strumenti a disposizione.
Istruzioni videoconferenza con Zoom Meeting
Il software Zoom oltre ad offrire la classica modalità di videoconferenza, offre molteplici strumenti che permettono di rispondere a diverse necessità, legate alla tipologia di conferenza o assemblea che si sta svolgendo. Vediamo passo passo come partecipare a una conferenza Zoom.
Accettare un invito Zoom da telefono, tablet o computer
Hai ricevuto un invito a un’assemblea Zoom ma non sai cosa fare? Segui questi semplici passaggi:
Installare l’app sul proprio dispositivo andando su https://zoom.us/download e cliccando sul primo bottone di DOWNLOAD o utilizzare il proprio browser internet (Chrome, Mozilla, Safari);
Cliccare sul link di invito ricevuto e inserire la password (se prevista). Si aprirà in automatico l’applicazione se scaricata (Apri zoom.us) o si dovrà dare l’ok per entrare (click here).
Si può anche scaricare l’app dopo il click sull’invito (download & run Zoom)
Inserire il proprio nome (Es: Gianni Rossi) nel campo di testo apposito e fare click sul pulsante Join. Non è necessario creare un account se si vuole solo partecipare a meeting creati da altri utenti;
Accettare le condizioni d’uso della piattaforma, premendo sulla voce I Agree nel riquadro apertosi, e concedere all’app i permessi necessari per funzionare correttamente, nello specifico quelli relativi l’accesso alla fotocamera e al microfono ( Utilizzare il microfono? Consenti);
Funzionalità di Zoom Meeting
All’interno delle riunioni create con Zoom sono predisposte diverse funzionalità veramente interessanti, che consentono di svolgere al meglio un’assemblea condominiale con numerosi partecipanti.
Una volta collegati comparirà la schermata con i partecipanti all’assemblea. La schermata sarà interattiva e sarà possibile utilizzare alcuni comandi come:
Attiva/Disattiva audio e/o video cliccando sulle icone Microfono o Videocamera in basso a sinistra dello schermo;
Condividi lo schermo: per mostrare agli altri partecipanti il proprio schermo del computer o del telefono (Es: mostrare un documento PDF che si ha sul computer);
Chat: per scrivere messaggi di testo durante l’assemblea. Saranno visibili in una chat sul lato destro della schermata
Alzata di mano: Zoom riconosce chi alza la mano all’interno dell’assemblea e lo segnala a chi gestisce il meeting, il quale potrà dare la parola;
Registrazione: ogni conferenza può essere registrata e salvata in formato MP4.
Partecipare con una chiamata urbana a un meeting Zoom
Con Zoom è anche possibile accedere a un’assemblea in videoconferenza utilizzando la semplice chiamata telefonica, questo per dare la possibilità anche a chi non dispone di una connessione internet di interagire in assemblea.
Vediamo come funziona il meeting Zoom da telefono:
Chiamare il seguente numero urbano: 06 94806488
Seguire le istruzioni in inglese. Quando si sentirà la seguente frase “Enter your meeting ID followed by hash” (Inserire l’id della riunione seguito da cancelletto) inserire l’ID del meeting seguito da #: 000 0000 0000#
A questo punto la voce guida chiederà in che modalità si intende partecipare. Dopo la frase sarà sufficiente cliccare di nuovo su #:
– If you’re a meeting host please enter your host key followed by # (Se sei un amministratore, per favore digita il tuo pin seguita da #) – If you’re a participant, please press hash to continue (Se sei un partecipante, per favore digita # per continuare)
A questo punto si potrà partecipare alla conferenza come se si stesse effettuando una classica chiamata telefonica.
Assemblea Online: vantaggi e criticità
La situazione di crisi ha fatto si che molte attività si siano dovute riconfigurare per poter rispettare le prescrizioni ministeriali volte a preservare la nostra salute. L’assemblea condominiale rientra tra queste attività. I condomini Condexo sono tra i primi a sperimentare l’assemblea condominiale in videoconferenza, che potrebbe diventare una prassi consolidata anche dopo il superamento dell’emergenza sanitaria. I presupposti e gli strumenti ci sono tutti, affinché l’assemblea virtuale possa essere inserita come modalità alternativa alla convocazione fisica.
Insieme alle numerose potenzialità, questa modalità di assemblea presenta ancora alcune criticità. Tra le più evidenti ci sono:
Alfabetizzazione digitale carente;
Connessione internet: la connessione deve essere garantita in quanto la disconnessione di un solo condomino in fase di assemblea, ne sospenderebbe la seduta;
Per chi inizia a vivere nella realtà del condominio, una delle prime domande che vengono in mente riguarda le spese condominiali. Che servizi coprono? Sono divise in modo uguale tra tutti i condòmini? Lo scopo di questo articolo è proprio quello di chiarire tutti questi dubbi.
Che cosa sono le spese condominiali?
Iniziamo quindi con una definizione: si definiscono condominiali quelle spese che hanno ad oggetto proprio le parti comuni dell’edificio e tutti i partecipanti alla comunione sono tenuti a contribuire, a prescindere dalla misura dell’uso che ciascuno ne faccia. Al fine di garantire la contribuzione di ogni comproprietario, la legge prevede che il condomino non possa rinunciare al suo diritto sulle parti comuni (art. 1118 c. 2 c.c.), di conseguenza sarà tenuto a contribuire alla loro manutenzione, periodica e straordinaria.
Chi paga? I vari casi
L’obbligo di pagamento delle spese condominiali grava sul proprietario. Infatti, ciascun condomino deve partecipare alle spese per la conservazione dei beni comuni (art. 1118 c.c.). In altre parole, l’amministratore di condominio può esigere il pagamento degli oneri dal titolare del diritto di proprietà. Esistono però dei casi specifici che richiedono un differente trattamento e per questo è opportuno soffermarci:
Coniuge assegnatario della casa:le spese ordinarie, di uso e godimento dei beni comuni, gravano sul coniuge assegnatario. Le spese straordinarie, spettano al titolare del bene. Il coniuge assegnatario, dunque dell’immobile gode di un diritto di abitazione (art. 1022 c.c.). Si tratta di una forma particolare di usufrutto, in cui il titolare ha il diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
Usufruttuario e nudo proprietario: Per la legge, il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale (art. 67 c. 8 disp. att. c.c.). Pertanto, l’amministratore può esigere gli oneri condominiali sia dall’usufruttuario che dal nudo proprietario, in quanto sono condebitori solidali. Spettano all’usufruttuario le spese relative alla custodia, alla manutenzione ordinaria, alle riparazioni, ai canoni, alle imposte, alle rendite fondiarie e agli altri pesi che gravano sul reddito (artt. 1004, 1008 c.c.). Gravano sul nudo proprietario le spese di straordinaria amministrazione.
Contratto di comodato: Il comodato è il contratto con cui il comodante consegna al comodatario un bene, mobile o immobile, (ad esempio, un appartamento), affinché questi se ne serva, con l’obbligo di restituirlo (art. 1803 c.c.). Si tratta di un contratto essenzialmente gratuito. Sul comodatario gravano le spese di ordinaria manutenzione, sul comodante (ossia sul proprietario) gravano le spese straordinarie.
Pignoramento immobiliare: Il pignoramento costituisce un vincolo di indisponibilità sui beni, ma non modifica il diritto di proprietà. Il debitore, titolare del bene pignorato, non può disporre del bene, ma ne resta proprietario e quindi obbligato a pagarne le spese.
L’acquirente diventa condomino: L’acquirente dell’immobile diventa condomino dal momento della stipula del contratto di compravendita e, da allora, l’amministratore può esigere la corresponsione degli oneri condominiali. In caso di spese ordinarie, risponde chi era proprietario al tempo dell’esecuzione dei lavori (anche se la delibera è stata approvata mentre era proprietario il venditore). In ipotesi di spese straordinarie, l’obbligazione sorge in capo a chi era titolare del diritto dominicale alla data della delibera, che ha valore costitutivo (Cass. 8782/2013; Cass. 1847/2018).
RUOLO
SPESE ORDINARIE
SPESE STRAORDINARIE
Assegnatario
X
Titolare
X
Usufruttuario
X
Nudo proprietario
X
Comodatario
X
Comodante
X
Nuovo proprietario
X
Vecchio proprietario
X
Tipologia di spese condominiali
Come abbiamo già detto le spese condominiali hanno ad oggetto la manutenzione dei beni comuni, per mantenerli efficienti e funzionanti, in relazione all’uso per i quali sono impiegati. Esistono però varie tipologie di esborsi, vediamole nel dettaglio:
Le spese ordinarie: riguardano la gestione, manutenzione e funzionamento dei beni comuni. Si tratta di spese periodiche (annuali) come: pulizia delle scale; illuminazione dei beni comuni; revisione annuale degli impianti condominiali (come caldaia o ascensore); riparazioni generiche (come la sostituzione delle lampadine o delle serrature); assicurazione del condominio; compenso dell’amministratore; costi di gestione(le raccomandate per l’invio delle convocazioni, le spese di cancelleria ecc).
Le spese straordinarie: riguardano la manutenzione straordinaria dei beni comuni e la ristrutturazione. Sono esborsi che superano per importanza e entità le somme solitamente impiegate nella manutenzione del palazzo. A titolo di esempio, si considerano straordinarie le spese: necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte; la sostituzione delle travi; il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 c. 2 c.c.); il rifacimento di un impianto; il rifacimento della facciata; l’adeguamento dell’ascensore alle norme di sicurezza; la sostituzione della caldaia; le spese per le innovazioni.
Le spese indifferibili e urgenti: sono quelle che non possono essere differite, ossia che non ammettono ritardo. Riguardano opere di manutenzione che, per particolari esigenze, non possono compiersi con la consueta periodicità, ma esigono pronta spedizione. La giurisprudenza qualifica come urgenti le opere che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, «appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune» (Cass. 18759/2016; Cass. 4364/2001).7.5. Le spese di godimento
Le spese di godimento: riguardano il funzionamento degli impianti comuni; sono anche dette spese di esercizio. Gravano sui condomini che beneficiano dei servizi comuni e, quindi, vengono meno qualora si rinunci al servizio stesso.
Le spese per innovazioni gravose o voluttuarie: i condomini possono deliberare la realizzazione di tutte le innovazioni che siano dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120 c. 1 c.c.). La spesa si considera gravosa quando la sua entità non è commisurata al valore dello stabile; 9. Ripartizione delle spese condominiali
3 criteri per la ripartizione delle spese condominiali
L’obbligo di pagamento degli oneri condominiali relativi ai beni comuni sorge con la delibera di approvazione delle spese. I criteri di ripartizione delle spese indicati dalla legge sono segnatamente tre: il riparto proporzionale (art. 1123 c. 1 c.c.), quello in base all’uso differenziato (art. 1123 c. 2 c.c.) e quello in base all’uso separato (art. 1123 c. 3 c.c.).
Ripartizione proporzionale ossia la ripartizione delle spese in proporzione alla propria quota millesimale. Pertanto, le spese sopra elencate si ripartiscono in base ai millesimi della tabella generale, questo criterio è quello più utilizzato.
Ripartizione in base all’uso differenziato: in questo caso le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Ad esempio chi si trova ai piani più alti, deve corrispondere un contributo superiore, per il maggior uso che fa del bene comune (scale o ascensore).
Ripartizione in base all’uso separato: la ripartizione può avvenire anche in base all’uso separato, ad esempio, nell’ipotesi in cui un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato.
Quali sono le spese a carico dell’inquilino?
Oltre alla corresponsione del canone locatizio, gravano sul conduttore i cosiddetti oneri accessori (art. 9 legge 392/1978). Trattasi delle spese relative:
al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore,
alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria,
allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine,
alla fornitura di altri servizi comuni di cui abbia il godimento; le spese per il servizio di portineria – ove esistente – sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
Il pagamento deve avvenire entro 2 mesi dalla richiesta. Il conduttore ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.Normalmente, sono a carico del locatore le spese di straordinaria amministrazione (ad esempio, le opere destinate a modificare o sostituire parti strutturali, come la facciata), mentre restano a carico del conduttore gli esborsi di ordinaria amministrazione (come la pulizia delle scale).
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