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“Condexo Happy Xmas Tree”: un premio per il tuo albero di Natale

L’iniziativa di Condexo che premia l’albero di Natale più bello che sia “condominiale” o di un singolo condòmino

Luminosissimo come quello di Napoli in piazza del Plebiscito; splendente e dorato come il fu ‘Spelacchio’ di Roma;  “del dono” come quello davanti al Duomo di Milano o digitale come a Venezia: gli alberi di Natale illuminano e stupiscono, restano uno dei simboli più affascinanti e poliedrici delle festività. Nelle piazze, come in casa: per ciascuno il proprio albero di Natale è “il più bello”; “il più originale”. Da immortalare e mostrare, da condividere orgogliosamente sui social. 

Ed è proprio a tutti i cultori dell’albero di Natale che Condexo ha voluto dedicare un’iniziativa: “Condexo Happy Xmas Tree”, il contest che premia l’albero di Natale più bello che sia “condominiale” o di un singolo condòmino. 

Per partecipare basta inviare la fotografia del proprio albero di Natale a ufficiostampa@condexo.it specificando nome e cognome del condòmino che lo ha realizzato o nome e indirizzo del condominio in cui si trova. Tutte le immagini ricevute saranno pubblicate in un album fotografico sul profilo Facebook di Condexo, l’hashtag ufficiale del concorso è #condexmas2020. Sono escluse iniziative di carattere pubblico (alberi realizzati direttamente o indirettamente da enti pubblici e/o con il loro contributo). 

In palio per il condòmino vincitore del contest “Condexo Happy Xmas Tree” una Christmas Box per addobbare l’albero di Natale 2021 e una targa premio; per il condominio con l’albero più bello il software Condexo e la Christmas Box in formato ‘large’, oltre alla targa premio. 

Sarà possibile partecipare al contest “Condexo Happy Xmas Tree” fino alle 23:59 del 6 gennaio 2021. A valutare le immagini degli alberi di Natale in concorso una Commissione appositamente costituita, il cui giudizio sarà insindacabile. Quale sarà il Condexo Happy Xmas Tree 2020? 

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Premio Giovane Amministratore 2020, tutto sulla prima edizione: vincitore e tutti i riconoscimenti

Premiato da Condexo il miglior amministratore di condominio under40

Oltre cento candidature presentate, amministratori e amministratrici di condominio rigorosamente under40 che si sono sfidati esponendo valide idee su come accelerare l’evoluzione del condominio tradizionale in digitale, dimostrando best practice nella gestione “smart” dei propri condomini.

Grande successo per il Premio Giovane Amministratore 2020

Si è chiusa con un grande successo la prima edizione del Premio Giovane Amministratore, il riconoscimento per gli amministratori di condominio under40 promosso da Condexo: azienda italiana nel campo del proptech che si occupa di gestioni condominiali e ha sviluppato un innovativo software che permette agli amministratori di amministrare i condomini risparmiando tempo e offrendo un servizio di qualità superiore. Un premio nato con lo scopo di sostenere i giovani amministratori nella loro formazione, nell’avvio e consolidamento della professione.

Il vincitore del Premio Giovane Amministratore 2020

Dopo una lunga selezione e la valutazione della commissione di esperti appositamente costituita, a vincere la prima edizione del Premio Giovane Amministratore è stato Giovanni Greco: classe ‘82, di Gallipoli.

Per essersi posto come artefice del cambiamento ed aver espresso con precisione e puntuali argomentazioni l’esigenza di proiettare il condominio contemporaneo nel mondo digitale dimostrando best practice nella gestione innovativa dei suoi condomini” – la motivazione della commissione di Condexo nel riconoscergli il premio di Giovane Amministratore 2020.

Una bella soddisfazione per Greco. “Sono amministratore di condominio a tempo pieno da quasi tre anni. Dopo una lunga esperienza nel mondo dell’assistenza tecnica ho deciso di cambiare strada arrivando alla gestione immobiliare: un’attività – ha spiegato ricevendo il riconoscimento di Condexo – in cui ho deciso di portare l’utilizzo della tecnologia e del digitale. Sono felicissimo di aver vinto il Premio. Il giovane amministratore ha una carta in più: quella degli strumenti digitali, oggi più che mai necessari per amministrare condomini in modo trasparente ed efficace, al passo con i tempi”. “E’ di Gallipoli il miglior amministratore di condominio” – così hanno titolato numerosi quotidiani online l’indomani della vittoria di Giovanni Greco al Premio Giovane Amministratore 2020.

Leggi le interviste e le news sul vincitore del Premio Condexo Giovane Amministratore

Gli altri riconoscimenti del Premio Condexo Giovane Amministratore

Puglia che con il ‘Giovane Amministratore 2020’ ha portato a casa anche un’altra vittoria. A Giusy Di Leo, amministratrice di condominio di Montemesola in provincia di Taranto, è andato il premio Rose Gold: il riconoscimento al miglior elaborato tra tutti quelli presentati dalle amministratrici di condominio. Un premio per valorizzare lo spirito imprenditoriale delle donne, il talento in rosa.

L’amministratore Christian Gabriele Aceto di Giulianova, ha invece vinto il premio Golden Digital per l’utilizzo degli strumenti digitali nell’amministrazione dei condomini.

Giancarmine Nastari il Golden Tech, per la promozione della tecnologia all’interno degli stabili amministrati.

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Videosorveglianza in condominio: regole e privacy

Videosorveglianza in codominio: è stato per molto tempo uno degli argomenti più discussi dalla legislazione, per mancanza di norme che regolassero il fenomeno.

Il vuoto normativo è stato colmato con la riforma del condominio l. n. 220/2012 e in particolare con l’articolo 1122-ter. Con questo articolo si ammette ufficialmente la presenza delle telecamere all’interno del condominio. Oltre a queste disposizioni, in materia di videosorveglianza, ci si deve affidare al Garante della privacy e al testo che ha redatto, ovvero “condominio e privacy”. Per questo motivo, nonostante le telecamere siano ammesse all’interno del condomino, bisognerà comunque seguire delle prescrizioni per non ledere la privacy altrui.

Impianto di videosorveglianza in condominio

Un condominio che intenda munirsi di dispositivi di videosorveglianza lo potrà fare solo dopo aver indetto un’assemblea con ordine del giorno specifico, a tema “videosorveglianza in condominio”. In questa assemblea dovrà essere sottoposta la questione e messa al voto. L’assemblea potrà approvare la decisione solo se verranno raggiunte le maggioranze prescritte dall’articolo 1136 c.c.

Dopo l’approvazione della proposta dovranno essere rispettate determinate regole:

  • Segnalare la presenza degli impianti di videosorveglianza con dei cartelli;
  • Conservare le registrazioni per un periodo che va dalle 24 alle 48 ore;
  • Riprendere esclusivamente le parti comuni relative al condominio;
  • Proteggere i dati raccolti attraverso codici di sicurezza.

Rientrano nei sistemi di sorveglianza anche i videocitofoni in quanto hanno la capacità di rilevare immagini e suoni. Anche questi tipi di impianti seguono le indicazioni del Garante della privacy.

Il singolo condominio può installare telecamere?

Il singolo condomino che vorrà utilizzare i sistemi di videosorveglianza sulla sua proprietà potrà farlo ma dovrà seguire delle regole:

  1. Prima di tutto il condomino non sarà obbligato a segnalare le telecamere con dei cartelli;
  2. In secondo luogo dovrà assicurarsi che gli impianti riprendano solo la sua proprietà e non quella di altri condòmini;
  3. Infine deve vedere tutta la strada se la telecamera è collocata all’esterno come non deve nemmeno inquadrare tutto il garage ma soltanto il suo posto auto. Lo stesso vale per i videocitofoni.

Chi non rispetta queste regole viola la normativa sulla privacy ed è passibile di sanzioni civili e penali e dell’obbligo di risarcire eventuali danni.

Videosorveglianza: quando si commette reato?

Per la Cassazione, si commette reato di interferenze illecite nella vita privata quando ci sono queste due circostanze:

  • la violazione di domicilio con strumenti di videosorveglianza;
  • l’attinenza delle notizie o immagini alla vita privata.

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Feste Natalizie in condominio: Limiti e regole da seguire

Le vacanze natalizie in Italia sono sempre molto sentite e rappresentano quel momento di riunione con i propri cari per cene e festeggiamenti in casa. Quali sono allora i comportamenti da tenere in condominio per evitare di incorrere in discussioni con i propri vicini durante le feste natalizie in condominio?

Natale in famiglia secondo il DPCM del 3 dicembre

Quest’anno a causa della pandemia da Covid-19 dovremo limitare i festeggiamenti in casa e fuori nel rispetto del Dpcm 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021. Le misure escludono la possibilità di fare cenoni o grandi rimpatriate. Le linee guida ci chiedono di evitare assembramenti. Per le feste natalizie in condominio la raccomandazione è quella di non organizzare cene con persone non conviventi presso la propria abitazione. Permane inoltre il divieto di spostamento in tutta Italia dal 21 Dicembre al 6 Gennaio; il 25, il 26 Dicembre e il 1 Gennaio divieto di spostamento tra Comuni. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case.

Il coprifuoco permane dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo e dal 31 Dicembre al 1° Gennaio dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

Come comportarsi in Condominio? Limiti e regole per rumori e odori 

Nonostante le limitazioni dovute al Coronavirus, avremo sicuramente modo di riunirci per celebrare le festività natalizie, seppure con meno famigliari rispetto alle nostre abitudini. Le feste domestiche in Condominio portano co sé momenti di entusiasmo e vivacità, insieme ai profumi dei piatti della tradizione culinaria italiana, che per molti si trasformano in rumori e odori molesti.

Ecco che allora questi momenti di felicità, possono, in alcuni casi, sfociare in liti condominiali, proprio a causa dei rumori fastidiosi o degli odori provenienti dalle nostre cucine durante le nostre feste natalizie in condominio. 

Rumori molesti in Condominio: cosa di può fare?

In riferimento ai rumori occorre rifarci all’art. 844 del codice civile che vieta, tra le altre, le immissioni acustiche che superano la normale tollerabilità. Per rumore molesto si intende un rumore che turba il riposo e la quiete delle persone. Normalmente si parla di soglia di tollerabilità quando il livello medio del rumore di fondo supera i 3,5 decibel. Il nostro consiglio è, prima di tutto, quello di verificare che nel regolamento condominiale non ci siano precisi divieti in merito ai rumori e agli odori in occasione delle festività natalizie, del Capodanno o delle feste in generale. Sicuramente durante le feste il livello di tollerabilità è maggiore, ma il consiglio è comunque quello di mantenere la soglia ad un livello accettabile. 

Orari condominiali

Sono da verificare anche eventuali orari condominiali in cui è prevista la possibilità di fare rumore. Solitamente nei regolamenti condominiali sono espresse queste fasce orarie: dalle 8.00 di mattina fino alle 13.00 e dalle 16.00 fino alle 21.00. Fuori da queste fasce ogni schiamazzo o rumore molesto potrebbe essere portato in assemblea o comunicato direttamente all’amministratore.

Odori provenienti dalle cucine

Per quanto riguarda gli odori provenienti dalla cucina ci rifacciamo alla sentenza della Cassazione n. 14467/2017 afferma che sono colpevoli ex art. 674 c.p. i proprietari di un appartamento condominiale che hanno provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori, molestando così i propri vicini. L’art. 674 c.p. si applica quindi anche alle “molestie olfattive” con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, condizione nella specie sussistente, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., che comunque costituisce un referente normativo, per il cui accertamento non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, come avvenuto nel caso di specie, su elementi probatori di diversa natura e dunque sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia.
Si tratta in ogni caso di molestie ripetute nel tempo e che superano la soglia di tollerabilità, difficilmente riconducibili alle “puzze” di cucina di un periodo circoscritto come le feste natalizie. 

Fuochi d’artificio a Capodanno: chi paga eventuali danni?

Altro argomento di grande dibattito durante le feste natalizie è il tradizionale lancio di fuochi d’artificio, o botti di Capodanno, che segnano il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Ogni anno sempre più comuni emettono ordinanze per vietare lo scoppio di petardi e fuochi perché oltre a provocare vittime e feriti, sono particolarmente pericolosi per i nostri amici animali e da ultimo per le nostre abitazioni.

Sparare i botti è reato?

Il Codice disciplina con l’art 703 le accensioni ed esplosioni pericolose, che: “Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco [c.p. 704] (2), accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”. Il Codice quindi parla chiaramente, non si possono sparare petardi di una certa consistenza, anche se si è maggiorenni, vicino ad un’abitazione o a delle persone.

Chi paga i danni da fuochi d’artificio?

E’ buona pratica per ogni Condominio stipulare una polizza globale degli edifici, sebbene non sia obbligatoria. Questo perché le assicurazioni condominiali vanno a coprire i sinistri che possono accadere alle parti comuni e a quelle private. L’amministratore provvede al pagamento del premio e al rinnovo del contratto, mentre spetta all’assemblea deliberare in merito alla dura della stipula e alla compagnia assicurativa da scegliere.

Questa tipologia di polizze è estremamente utile in quanto va a coprire i danni causati da situazioni eccezionali e di emergenza. La polizza globale fabbricati garantisce la protezione e il risarcimento dei danni agli spazi comuni del condominio (art. 1117 c.c.), alle abitazioni private, oltre a tutti quei danni causati a terze persone. Nel caso di evento dannoso sarà l’amministratore che denuncerà il sinistro entro tre giorni dal verificarsi dell’evento (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2009, n. 4245) e sarà sempre l’amministratore che dovrà contattare l’assicuratore, affinché provveda ad una pronta liquidazione del sinistro, e se necessario, accedere a tutti gli atti della liquidazione.

Cosa succede quando non si ha un’assicurazione?

Non sempre è facile stabilire di chi siano le responsabilità di danni causati in condominio, specialmente se si parla di fuochi d’artificio che potrebbero provenire da edifici adiacenti, se ci troviamo nei centri abitati. Secondo il codice civile sul custode dei beni incombe la responsabilità oggettiva. Pertanto i singoli proprietari sono responsabili per i danni in condominio. Tuttavia in caso di evento dannoso fortuito, sussistono dei limiti alla responsabilità. In questo caso i condomini posso rivalersi sull’amministratore in forza del suo mandato.

Conclusioni

Il nostro consiglio è comunque quello di utilizzare buonsenso sia per quanto riguarda i rumori che gli odori, soprattutto per chi trascorrerà le feste natalizie in condominio.

Quest’anno serviranno maggiori accortezze perché ci troviamo ancora in piena pandemia, quindi servirà buonsenso anche per evitare assembramenti nelle nostre abitazioni.

In fine consigliamo anche di evitare di sparare petardi o razzi dai propri balconi per evitare di provocare danni a persone, per non spaventare i nostri amici animali e per non dover rispondere di eventuali danni causati alle parti comuni o private del nostro condominio.

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Addobbi di Natale in condominio: regole e divieti

Ci siamo è arrivato il periodo più scintillante dell’anno, il Natale. Ogni anno inizia la corsa all’addobbo più bello e appariscente, ma cosa succede se si abita in condominio? Nell’articolo chiariremo diritti e doveri dei condomini.

Che dice il regolamento di condominio?

Il regolamento di condominio contiene la serie di norme, accettate e votate dai condòmini, che vanno rispettate. Per questo motivo, è buona norma controllare sempre il regolamento per capire se si sta intraprendendo un’azione specificatamente vietata. 

Gli addobbi di Natale non fanno di certo eccezione a questa regola. Il condominio dunque, dovrà verificare se nel regolamento di condominio si fa riferimento ad alcuni tipi di addobbi che sono vietati

Chi viola il regolamento, in quanto contratto tra i condòmini, può rischiare di incorrere in ammonimenti o sanzioni, anche queste specificati nel testo.

Qualora non si faccia riferimento ad alcun divieto il condomino sarà legittimato ad addobbare la sua proprietà, che va dalla porta d’entrata al balcone, come vuole. 

Addobbi di Natale vietati in alcuni condomini: quali?

Nonostante vi sia un regolamento condominiale che ha il compito di indicare la lista dei comportamenti ammessi e di quelli vietati, esiste un caso che sovrasta l’autorità di questo documento. 

Gli addobbi di Natale, infatti, sono vietati in tutti i condomini che si trovano al centro città per il valore dell’immobile.

È vietato installare luci o altre decorazioni per chi abita in palazzi storici o dall’alto valore culturale.

Quando gli addobbi di Natale violano il “decoro architettonico”

Può capitare che luci e addobbi natalizi in condominio siano vietati perché rovinano il decoro architettonico. Che significa? Questo concetto si riferisce all’estetica dell’edificio e serve a tutelare la bellezza della facciata. La definizione di “decoro architettonico”, concetto tutelato dalla legge, è stata elaborata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 8731/1998):

“Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall’art.1120 c.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia. L’alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l’originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile.”

Qualsiasi decorazione, fabbricato o installazione può alterare il decoro architettonico, e chi infrange il divieto, ove presente nel regolamento, non solo dovrà rimuovere gli addobbi ma rischia anche la multa fino a 800 euro.

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Animali in condominio: restrizioni?

Quando si parla degli animali in condominio le opinioni in merito sono contrastanti: da una parte c’è chi li accetta o che magari ne possiede, dall’altra chi non è d’accordo e vorrebbe impedirne l’entrata. Chi avrà ragione? Sarà possibile impedire l’accesso al condominio agli animali?. Con questo articolo cercheremo di fare chiarezza.

Il nuovo regolamento sugli animali in condominio

Con la riforma del condominio 220/2012 la giurisprudenza ha deciso di introdurre degli articoli che possano appianare le discussioni facendo chiarezza. In particolare l’articolo 1138, comma 5, del Codice Civile stabilisce che il regolamento condominiale non può impedire la presenza di animali all’interno del condominio. Anche prima dell’intervento normativo, la giurisprudenza si era pronunciata contro l’ipotesi di vietare categoricamente il possesso di animali ai condòmini (cfr. Cass. civ. n. 3705/2011). Tutto ciò, riconoscendo la legittimità di un intervento limitativo del diritto di proprietà nella sola ipotesi in cui il proprietario dell’immobile si fosse contrattualmente obbligato a non detenere animali nella propria unità abitativa (cfr. Trib. Piacenza, 10.04.2001).

Nonostante la legge stabilisca che il regolamento condominiale non possa vietare ai condomini di possedere un animale tuttavia alcuni pensieri divergono sull’ipotesi di applicabilità dell’art. 1138 c.c. agli altri regolamenti esistenti. È il caso, per esempio, del regolamento di contratto. Su questa ipotesi dunque due sono le tesi: una cosiddetta restrittiva, che sostiene che l’art. 1138 c.c. non sia applicabile anche agli altri regolamenti e una cosiddetta estensiva per la quale il 1138 sarebbe valido per tutti i regolamenti.

Accesso alle parti comuni

Finora ci siamo occupati di analizzare cosa dice la legge per quanto riguarda il possesso di un animale all’interno della proprietà esclusiva. Per quanto riguarda le parti comuni trova applicazione la disciplina dell’articolo 1102 c.c. che impone di contemperare gli interessi di tutti i comproprietari, garantendo il pieno e libero uso e godimento da parte di ognuno senza abusi in danno agli altri.

Ciò permette dunque al padrone di far transitare il proprio animale nelle aree comuni comprese scale e ascensore.

Ammessa, dunque,  la legittimità della presenza degli animali nelle singole unità immobiliari è importante che il padrone dell’animale segua delle regole di serena convivenza. La violazione di tali norme potrebbe costituire condotta idonea ad impedire agli altri l’uso secondo diritto del bene comune, e giustificare il divieto di transito e permanenza nello stesso dell’animale.

Tra le regole che il padrone di un animale domestico è tenuto a seguire ci sono:

  1. Tenere l’animale al guinzaglio e dotarlo di museruola qualora fosse necessario;
  2. Rispettare le regole igienico sanitarie;
  3. Evitare che i versi dell’animale possano disturbare il vicinato (es. abbaio prolungato ecc..).

Cosa s’intende per animale domestico?

Il Codice civile non consente più di vietare la detenzione in condominio di “animali domestici”. Non spiega, però, quali specie possono rientrare in questa definizione.

Poiché le leggi esistenti forniscono più che altro definizioni descrittive di tale categoria di animali (senza fornire elenchi), con riferimento generale a quelli che tradizionalmente vivono con l’uomo e da questo dipendono, si deve ritenere che nei condomini si possano liberamente tenere le specie che più comunemente e da più tempo sono scelte per finalità di affezione o compagnia (come cani o gatti o pesci ornamentali).

Questo significa che deve ritenersi, invece ancora garantita la possibilità di impedire la presenza in condominio di animali esotici (come ad esempio i serpenti o gli altri rettili).

Regole diverse per l’inquilino?

Il contratto di locazione per la sua natura prevede delle regole diverse riguardo la detenzione di animali domestici in condominio. Il proprietario dell’appartamento, in qualità di locatario, può infatti vietarne la proprietà. Da ricordare che il contratto trae la sua validità dalla registrazione. Nel caso in cui, quindi, il contratto non venga registrato l’affittuario non dovrebbe sottostare ad alcun obbligo.