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Amministratore di condominio: requisiti, nomina e revoca

Amministratore di condominio: ha il compito di rappresentare tutti i condomìni che lo hanno eletto. Quale organo di rappresentanza è tenuto ad osservare alcune regole. Vediamo quali.

Requisiti dell’amministratore di condominio

L’articolo 71-bis della nuova legge n. 220/2012 elenca i requisiti necessari che ogni individuo deve possedere per ricoprire la carica di amministratore di condominio.

Nello specifico possono svolgere l’attività di amministratore di condominio coloro che:

  • “hanno il godimento dei diritti civili”: ovvero la piena capacità giuridica e cioè la libertà di compiere atti giuridici senza alcuna limitazione;
  • “non hanno avuto condanne penali”: ovvero coloro che non hanno commesso delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena di reclusione tra un minimo di due anni e un massimo di cinque anni;
  • “quelli che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione”: l’autorità giudiziaria emette dei provvedimenti che mirano a contrastare la pericolosità di una persona;
  • “non hanno il proprio nome annotato nell’elenco dei protesti cambiari”: coloro cioè che non hanno pagato le cambiali;
  • “i non interdetti o inabilitati”: coloro cioè sottoposti a misure che limitano la libertà di individui con particolari patologie;
  • “possiedono il diploma di scuola secondaria di secondo grado”;
  • “hanno frequentato un corso di formazione iniziale e degli aggiornamenti periodici in materia di amministrazione condominiale”.

nomina amministratore di condominio

Nomina

La nomina dell’amministratore condominiale può avvenire in due ipotesi:

La prima ipotesi riguarda la nomina obbligatoria che prevede l’obbligatorietà di nomina di un amministratore in un edificio con un minimo di nove condòmini proprietari.

La seconda ipotesi  riguarda la nomina facoltativa che  prevede in sede assembleare la nomina di un amministratore che gestisca le parti comuni anche se l’edificio in questione non è un condominio. (numero di proprietari inferiore a quanto previsto dalla legge per costituire un condominio).

Ogni condomino prima di nominare un amministratore avrà il diritto di visionare le diverse candidature, ognuna delle quali dovrà presentare un preventivo per le sue prestazioni. Una volta individuata l’offerta più interessante si procederà con la nomina dell’amministratore condominiale attraverso la firma di un contratto di mandato.

Nel caso in cui l’assemblea non riesca a pervenire ad un nome sarà compito dell’Autorità Giudiziaria (art. 1129 c.c.) nominare l’amministratore di condominio.

Revoca

L’articolo 1129 c.c. stabilisce che in ogni momento del suo operato l’amministratore di condominio può essere revocato. La revoca avviene in due modi: attraverso l’assemblea con una decisione unanime dei condòmini (revoca assembleare); attraverso l’Autorità Giudiziaria con un ricorso da parte di alcuni condòmini (revoca giudiziaria). In quest’ultima ipotesi sarà compito dei condòmini che hanno fatto ricorso portare le prove di una cattiva gestione dell’amministratore che giustifichino la sua revoca.